L’Ue e l’importazione dei diamanti – Il Kimberly Process

 

Come dicevamo nel precedente articolo, citando la filmografia in argomento, dallo 007-Sean Connery di “Diamonds are forever – Una cascata di diamanti” a Leonardo di Caprio di “Blood Diamond – Diamanti di sangue” non solo corrono quasi 40 anni di storia (cinematografica e non), ma anche una presa di coscienza collettiva su ciò che comporta e ha comportato per anni il traffico illegale di diamanti per i Paesi dell’Africa e per la sua popolazione. Nel 2000 infatti è iniziato quel processo chiamato “Kimberley Process” (dal luogo in Sudafrica in cui si sono svolti per la prima volta i relativi negoziati) promosso dai governi dei Paesi interessati, dalle multinazionali dei diamanti e dalla società civile che ha condotto, con il sostegno dell’ONU, all’adozione di uno schema di certificazione (KPCS) che consente di certificare la provenienza dei diamanti da esportatori che non finanzino guerre civili o meglio gruppi di ribelli che mirano a rovesciare i governi riconosciuti dall’ONU. Negli anni ’90 la percentuale di blood diamonds nel commercio internazionale era stimata intorno al 15%, oggi, grazie alle politiche di intervento, la riduzione è stata drastica. Nell’articolo pubblicato la scorsa settimana abbiamo focalizzato l’attenzione sul processo di certificazione internazionale dei diamanti, oggi invece analizziamo il ruolo dell’Unione Europea e la legislazione comunitaria in materia. IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA NEL KIMBERLY PROCESS – L’Unione Europea dal  1° gennaio 2007 ha assunto la presidenza del Kimberley Process, ma sin dall’inizio dei lavori ha svolto un ruolo di sostegno alle politiche in discussione, culminato con l’adesione al sistema di certificazione in vigore dal 2003 e con l’istituzione di un regime interno in materia di importazione ed esportazione diamanti, soprattutto in considerazione del forte interesse dell’UE nell’industria dei diamanti grezzi. Basti infatti pensare che, proprio all’interno del territorio dell’Unione Europea, ci sono due dei più importanti centri specializzati nel commercio internazionale di diamanti, ossia Londra (UK) e Anversa (Belgio); che inoltre la stragrande parte dei diamanti in commercio nel mondo transitano nel territorio comunitario (a Anversa, ci informa l’UE, transitano l’80% dei diamanti grezzi del mondo); infine che l’UE costituisce un ottimo mercato di sbocco dei preziosi. Oltre agli interessi strettamente commerciali, l’UE considera il sistema introdotto dal Kimberley process anche uno strumento di prevenzione dei conflitti e di sviluppo economico delle aree interessate, in quanto dalla tassazione dei ricavi del commercio dei diamanti scaturiscono forti entrate per gli Stati interessati. La presidenza dell’UE per il 2007 concentrerà la sua attività principalmente in due direzioni, rafforzando, da un lato, l’implementazione del sistema del Kimberley process, assicurando l’efficienza dei controlli interni, pubblicando statistiche sui risultati etc.; impedendo, dall’altro, che la zona di conflitto presente in Costa d’Avorio possa estendersi sino ad invadere il Ghana. IL REGOLAMENTO CE N. 2368/2002 – Nel 2003 l’UE ha istituito, con il regolamento CE n. 2368/2002, “un sistema comunitario di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley”. L’importazione di diamanti grezzi nella Comunità è consentita soltanto se a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall’autorità competente di un Paese partecipante; se b) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal Paese partecipante in questione al momento dell’esportazione sono integri; se c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e appena possibile alla verifica di un’autorità comunitaria dello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. Se le condizioni di cui innanzi sono soddisfatte, l’autorità comunitaria convalida il certificato originale e trasmette all’importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato; se le condizioni innanzi indicate non sono soddisfatte l’autorità comunitaria trattiene la spedizione, indagando sulla origine della irregolarità e prendendo gli opportuni provvedimenti. Per l’esportazione l’autorità comunitaria può rilasciare un certificato comunitario ad un esportatore qualora abbia accertato che l’esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che i diamanti grezzi per la cui esportazione si richiede il certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni previste dal regolamento; le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette; i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un Paese partecipante e sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione. L’autorità comunitaria convalida il certificato comunitario soltanto dopo aver verificato, con i metodi indicati dallo stesso regolamento, che la merce conservata nel contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato e che il contenitore a prova di manomissione contenente i diamanti grezzi sia stato successivamente sigillato sotto la responsabilità di tale autorità. Copia autenticata non falsificabile del certificato comunitario convalidato viene consegnata all’esportatore (obbligato a conservarla per un periodo di almeno tre anni). Al fine di impedire l’utilizzo improprio del certificato comunitario, questo mantiene la sua validità ai fini dell’esportazione per un periodo non superiore a due mesi dalla data del rilascio. Qualora i diamanti grezzi non siano esportati entro tale periodo, il certificato comunitario è rinviato all’autorità comunitaria di rilascio.

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