Il marchio “made in” tutelerà i nostri prodotti

Attualmente la Comunità europea non dispone di alcuna normativa sull’impiego di un marchio di origine (“Made in”/“Fabbricato in”) e ciò determina l’assenza di una normativa armonizzata in materia, avendo così ogni singolo  Paese membro la propria disciplina in materia. Ma c’è una proposta di regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi che è stata adottata dalla Commissione europea e trasmessa al Consiglio già a fine 2005 e per la quale si sta discutendo già dal febbraio 2006 al fine di definire meglio la portata dell’importante intervento normativo comunitario.

FINALITA’ – Il progetto di regolamento propone l’introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio: tale sistemariguarda un certo numero di prodotti industriali ed è applicabile esclusivamente alle merci importate (da paesi terzi dunque). Sono esclusi i prodotti della pesca e dell'acquicoltura, quali vengono disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, così come esclusi sono i prodotti alimentari o derrate alimentari, per i quali è stata istituita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e sono state fissate procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’elaborazione di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione di un marchio identificativo, come anche l’istituzione di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli determinerebbero quindi condizioni di parità tra gli operatori commerciali, ma non solo: essi agevolerebbero anche la scelta dei consumatori nei settori interessati e contribuirebbero a ridurre il numero di indicazioni di origine ingannevoli. Occorre infatti considerare che i principali partner commerciali della CE (Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti) hanno già reso obbligatoria l'apposizione di un marchio di origine sulle merci importate: gli esportatori della Comunità europea devono rispettare tale obbligo e sono tenuti ad apporre il marchio sui loro prodotti. Il regolamento quindi servirà pertanto a creare parità di condizioni tra la Comunità e i suoi principali partner commerciali grazie all’adozione di una legislazione equivalente.

I VANTAGGI – La proposta, accolta con grande favore dai Paesi Membri e caldeggiata da parte italiana anche da alcuni importanti enti (come l’Unioncamere, Confindustria) deve essere vista non solo dal punto di vista, importantissimo, delle imprese – sostiene il Governo Italiano – ma anche dal lato dei consumatori che verranno messi nelle condizioni di poter riconoscere un prodotto – prima spacciato per italiano – quando in realtà non lo è, poiché prodotto altrove. L’obbligo di indicare la provenienza sarà fondamentale per gli importanti settori della moda, delle scarpe, ma anche della gioielleria, delle ceramiche, della pelle: da una indagine condotta dal Ministero del Commercio estero relativa ai costi aggiuntivi che potrebbero derivare dall’obbligo di adottare un’indicazione di origine obbligatoria, è stato dimostrato che di fatto sono irrilevanti (perché già i settori indicati usano apporre altri tipo di marchi), e poi ancor più irrilevanti se posti a confronto con i benefici che potranno derivarne. I benefici infatti sono molteplici e, secondo il Governo Italiano, si possono condensare in linea di massima nei seguenti punti: chiarezza negli acquisti per i consumatori che avranno la possibilità di conoscere la provenienza dei prodotti acquistati, di pagare un prezzo che tenga conto del fatto che sono prodotti al di fuori dell’Unione Europea, di valutare quindi il rapporto tra prezzo, qualità del prodotto e sua provenienza, diminuzione per le imprese europee della concorrenza sleale da parte di operatori stranieri e delle contraffazioni, cruciale problema, specie nei settori più rappresentativi del made in Italy innanzi indicati.

LA PROPOSTA – La proposta di regolamento, come dicevamo, troverebbe applicazione per i prodotti industriali (che non siano della pesca o prodotti alimentari) importati da paesi terzi, ad eccezione quindi delle merci originarie del territorio delle Comunità europee (che comprende ora anche la Romania e la Bulgaria), della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Sulle merci in parola diventerebbe obbligatorio apporre il marchio che indichi l'origine delle merci: la dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio dovrebbe essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. Detto marchio, inoltre,  apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, dovrà essere visibile in condizioni normali di manipolazione, risultare nettamente distinto da altre informazioni ed essere presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all'origine del prodotto. Individuate queste regole di massima, sarà poi la Commissione poi a dover specificare attraverso misure di esecuzione forma e misura del marchio, stilare un elenco in cui siano riportate tutte le diciture possibili con le abbreviazioni ammesse, prevedere esenzioni in alcuni casi (impossibilità tecnica di apporre il marchio per alcune merci) etc. Il sistema sanzionatorio è rimesso ai singoli Stati membri in caso di violazioni delle disposizioni dell’emanando regolamento: gli Stati sono così obbligati a prendere tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (le relative misure adottata dagli Stati membri devono essere notificata alla Commissione). In ogni caso, come norma generale il regolamento impone che qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri debbano imporre al proprietario delle merci in questione l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con la disciplina del regolamento(in foto: Vignetta di Joshua Held da ADUC Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori).

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