Paradisi fiscali: cosa cambia con la Finanziaria

 

In passato  i paradisi fiscali sono stati associati ad immagini simili a quelle del celebre film con Tom Cruise “Il socio”, con torbidi avvocati d’affari che gestiscono i profitti mafiosi, sullo sfondo di incantevoli  scenari di isole caraibiche. Ed in questo senso il termine anglosassone “tax haven”, letteralmente “porto fiscale”, è diventato col tempo, nella traduzione dall’inglese, “paradiso fiscale”, probabilmente in virtù dei luoghi paradisiaci nei quali solitamente sono  previste le legislazioni di maggior favore sul piano fiscale e finanziario.

Nell’era della globalizzazione invece luoghi esotici prima considerati così lontani ed estranei sono entrati prepotentemente nella vita quotidiana di ragionieri e commercialisti, anche di imprese che non hanno alcuna familiarità con l’estero e che magari hanno solo acquistato da multinazionali parti di ricambio dei macchinari che producono; questo perché i grandi gruppi industriali che producono nei Paesi emergenti(Cina, Brasile, etc) tendono ad accentrare tutta la commercializzazione dei prodotti triangolando su  Paesi a fiscalità privilegiata.Le imprese italiane di piccola e media dimensioni si sono così trovate ad affrontare problematiche per le quali non erano sufficientemente attrezzate, incorrendo nelle rilevanti sanzioni previste per le imprese che acquistano da paesi “offshore”Negli ultimi anni infatti molte verifiche fiscali hanno prodotto a carico delle aziende accertate rilievi fondati sull’indeducibilità dei costi intercorsi con imprese localizzate nei Paesi a fiscalità privilegiata, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 110 commi 10 e 11 (prima art 76 commi 7 bis e 7 ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’ART. 110 DEL TUIR – L’INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI INTERCORSI CON IMPRESE SITUATE NEGLI STATI DELLA CD “BLACK LIST” –

In base a tale norma (comma 10) non sono ammesse in deduzione le spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’Unione Europea, aventi regimi fiscali privilegiati, anche se non appartenenti allo stesso gruppo della società residente. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con apposito D.M, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. Tale elenco (denominato appunto “black list”), viene individuato dal D.M. 23 gennaio 2002 e succ. modifiche.Il successivo comma 11 dell’art. 110 inibisce l’applicazione di tale norma, qualora le imprese residenti forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto una concreta esecuzione.Tuttavia era richiesto – a pena di indeducibilità – che gli ammontari dedotti venissero specificamente indicati in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.

LA MODIFICA DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2007 – Tale onere della separata indicazione del costo, la cui mancata osservanza determinava la sanzione gravissima dell’indeducibilità, con l’emanazione della legge 296/2006 ha trovato un regime meno punitivo. Infatti con il comma 301 dell’articolo unico della  Legge finanziaria 2007 si è stabilito un semplice onere di indicazione separata dei costi black list, eliminando la parte del comma che ne sanciva l’obbligatorietà a pena di indeducibilità. Correlativamente, modificando il decreto legislativo 471/1997 in materia di sanzioni, si è introdotta con il comma 302 della manovra stessa un’autonoma figura sanzionatoria, applicabile appunto ai casi di “omissione o incompletezza” della separata indicazione dei costi black list, per i quali appunto sono previste sanzioni amministrative pari al 10 per cento di tali costi, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000(in base appunto al nuovo comma 3 bis dell’art. 8 D.Lgs 471/97).Ovviamente perché si applichi tale nuova sanzione, è necessario che i costi per i quali non si è provveduto alla separata indicazione in dichiarazione dei redditi  abbiano comunque le caratteristiche della effettività e della sussistenza del reale interesse economico; in caso contrario saranno sempre indeducibili sulla base del comma 10 e si renderà applicabile la sanzione da una a due volte l’imposta.

IL REGIME PER LE DICHIARAZIONI INCOMPLETE DEI DATI BLACK LIST  PRESENTATE PRIMA DELLA FINANZIARIA – Il comma 303 stabilisce che il nuovo e più attenuato regime sanzionatorio si applica anche per le violazioni commesse in data antecedente all’approvazione della Finanziaria – ricordando che ci riferiamo sempre a operazioni per le quali il contribuente può fornire la prova dell’effettività ex comma 10 art 110 Tuir .

GLI ACCESSI GIA AVVENUTI PRIMA DELL’APPROVAZIONE DELLA MANOVRA 2007 E IL DESTINO DEI RILIEVI ACCERTATI – Con una ambigua formulazione il combinato disposto dei commi 301/303 ha risolto la questione della successione nel tempo delle leggi sanzionatorie, decidendo di non regolamentare la questione sostanziale (es. per gli accertamenti con rilievi 2003 e 2004, la norma vigente in quell’esercizio prevedeva per i casi qui analizzati l’indeducibilità del costo). Al riguardo qualche considerazione andrebbe fatta sulla possibilità di operare in questi casi il ravvedimento operoso senza limiti di tempo, anche ad accessi già avvenuti (secondo anche CTP Treviso). La questione sarà oggetto di un successivo approfondimento.

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