Aree geografiche e denominazioni di origine

La protezione dei consumatori, da un lato, e la tutela e la valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari, dall’altro costituiscono gli assi portanti dei due nuovi regolamenti comunitari adottati dal Consiglio dell’Unione Europa e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 31 marzo scorso. Abbiamo illustrato nel precedente articolo la disciplina contenuta nel regolamento CE n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, oggi affrontiamo il regolamento CE n. 510/2006 concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; tale ultimo regolamento disciplina ex novo la materia delle IGT e DOP, abrogando il regolamento CEE n. 2081/92.

IL REGOLAMENTO CE n. 510/2006– Della disciplina delle indicazioni geografiche tipiche e della denominazione di origine controllata si occupava già il regolamento CEE n. 2081/92 che, come detto, viene abrogato e sostituito dal regolamento n. 510/2006: le IGT e DOP già registrate ai sensi della precedente disciplina beneficeranno della protezione del presente regolamento e figureranno automaticamente nel registro delle denominazioni (il regolamento in esame non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose). L’importanza di far conoscere la provenienza dei prodotti assume sempre maggior significato proprio in riferimento al diverso comportamento assunto dai consumatori odierni: un numero sempre crescente di essi infatti considera maggiormente importante la qualità nell’alimentazione anziché la quantità. Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni ad essi relativi il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta. La ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile. Accanto alla fondamentale tutela del consumatore si aggiunge il valore commerciale che l’ottenimento di una denominazione d’origine o di indicazione porta con sé: il binomio prodotto/territorio risulta sicuramente vincente per una terra come la nostra in cui un gran numero di prodotti tipici potrebbero “far girare” l’immagine e le tradizioni del Sud Italia nel mondo, incentivando così l’afflusso di turisti.

LE DENOMINAZIONI IGT E DOP – Ma occorre comprendere cosa si intende sia per denominazione d’origine che per indicazione geografica. Il regolamento stabilisce che per “denominazione d'origine” deve intendersi il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare che sia originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per indicazione geografica deve intendersi il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Non possono essere registrate le denominazioni divenute generiche ovvero quando il nome di un prodotto agricolo o alimentare, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità.

LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE – La domanda di registrazione può essere proposta solo da associazioni di produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare (anche se una persona fisica o giuridica può essere equiparata alle associazioni in base alle regole stabilite nelle modalità di attuazione), e segue l’iter già esaminato per la specialità tradizionale tipica STG, prevedendo una prima fase da svolgersi all’interno dello Stato membro in cui è situata la zona geografica a cui viene inviata la domanda e, in caso di esito positivo della procedura nazionale, una seconda fase che si svolge dinanzi alla Commissione europea a cui viene trasmessa la domanda.  A decorrere dalla trasmissione alla Commissione della domanda per la registrazione, lo Stato membro può accordare, solo in via transitoria, alla denominazione IGT e DOP una protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento in esame. La Commissione deve esaminare la domanda entro il termine di 12 mesi dal suo ricevimento, trascorso detto termine, se ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dal regolamento, pubblica sulla GUUE le informazioni relative alla domanda che può essere opposta entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione da uno Stato membro o un Paese terzo (o da chiunque, persona fisica o giuridica, che vanti un interesse legittimo). Se l’esito della procedura è favorevole, la Commissione procede alla pubblicazione della propria decisione sulla GUUE e procede alla registrazione della denominazione (in apposito registro aggiornato). A tali denominazioni viene accordata una tutela specifica anche nei confronti dei marchi le cui domande siano state presentate successivamente a quella di denominazione dinanzi alla Commissione e che riguardino gli stessi prodotti. Viene altresì ammessa, a determinate condizioni (uso leale e costante dal 1988, l’incapacità di indurre in errore il consumatore etc.) la coesistenza di una denominazione registrata ed una identica non registrata che designi un luogo di uno Stato membro, solo però per un periodo massimo di 15 anni trascorso il quale la denominazione non registrata non può essere più utilizzata.

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