Dalla UE la tutela dei prodotti tradizionali

La protezione dei consumatori, da un lato, e la tutela e la valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari, dall’altro costituiscono gli assi portanti dei due nuovi regolamenti comunitari adottati dal Consiglio dell’Unione Europa e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 31 marzo scorso. Il primo regolamento (n. 509/2006) è relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, il secondo (n. 510/2006) concerne la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; essi disciplinano ex novo la materia abrogando rispettivamente i regolamenti CEE n. 2082/92 e n. 2081/92.

LA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA – La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone. Per il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, tutelare il consumatore contro eventuali abusi. Molti produttori infatti hanno come obiettivo la valorizzazione di determinati prodotti agricoli o alimentari tradizionali che si distinguono nettamente da altri prodotti simili appartenenti alla stessa categoria per le caratteristiche peculiari solo ad essi riferibili. Il termine “tradizionale” utilizzato dal legislatore comunitario fa riferimento all’uso del prodotto all’interno del mercato comunitario che deve essere attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale (ovvero 25 anni). Potrà essere registrato come “specialità tradizionale garantita” (STG) un prodotto agricolo o alimentare che sia stato ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure sia caratterizzato da una composizione tradizionale oppure abbia subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o trasformazione. Non potrà essere registrato un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica. La domanda di registrazione della “specialità tradizionale garantita” potrà essere fatta esclusivamente da un’associazione per i prodotti che essa stessa produce ed elabora. Per poter beneficiare della denominazione STG un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare che deve comprendere i seguenti elementi: oltre al nome, l’indicazione dell’associazione che chiede la registrazione, la descrizione del prodotto, del metodo di produzione e, a seconda dei casi, delle materie prime o degli ingredienti usati, gli elementi che attestano la specificità e l’uso tradizionale del prodotto etc. La domanda di registrazione, redatta secondo quanto disposto dal regolamento in esame, affronta dapprima l’esame dello Stato membro a cui è inviata, all’interno del quale si dà avvio ad una procedura nazionale di opposizione, solo all’esito positivo di tale fase, la domanda viene trasmessa alla Commissione che deve valutarla entro un periodo di 12 mesi; in caso di decisione favorevole, vengono pubblicate sulla GUUE per un periodo di 6 mesi le informazioni minime relative alla procedura di registrazione (il nome e l’indirizzo  dell’associazione richiedente, il disciplinare e gli organismi che ne assicurano il rispetto)  per consentire eventuali opposizioni. In caso di assenza di opposizioni nel termine indicato, la registrazione viene pubblicata sulla GUUE. L’utilizzazione del nome registrato è possibile solo dopo detta pubblicazione. E’ importante sapere che solo i produttori che rispettano il disciplinare possono fare riferimento ad una specialità tradizionale garantita sull’etichetta, nella pubblicità e nei documenti relativi ad un prodotto agricolo o alimentare. Inoltre sull’etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento ad una specialità tradizionale garantita, deve figurare il nome registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario o dall’indicazione “specialità tradizionale garantita” (tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data, ed è facoltativa per le etichette delle STG prodotte al di fuori del territorio comunitario).

PROTEZIONE DELLE IGT E DEL DOP – Della disciplina delle indicazioni geografiche tipiche e della denominazione di origine controllata si occupava già il regolamento CEE n. 2081/92 che viene abrogato e sostituito dal regolamento n. 510/2006: le IGT e DOP già registrate ai sensi della precedente disciplina beneficeranno della protezione del presente regolamento e figureranno automaticamente nel registro delle denominazioni (il regolamento in esame non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose). La domanda di registrazione può essere proposta solo da associazioni (anche se una persona fisica o giuridica può essere equiparata alle associazioni secondo quanto stabilito dalle modalità di applicazione del regolamento); la procedura per la registrazione segue in linea di massima, con le differenze del caso, quanto previsto per la STG. A differenza di quest’ultima, ad esempio, a decorrere dalla trasmissione alla Commissione della domanda per la registrazione, lo Stato membro può accordare, solo in via transitoria, alla denominazione IGT e DOP una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale. Inoltre a tali denominazioni viene accordata una tutela specifica anche nei confronti dei marchi le cui domande siano state presentate successivamente a quella di denominazione dinanzi alla Commissione e che riguardino gli stessi prodotti. Viene altresì ammessa, a determinate condizioni (uso leale e costante dal 1988 etc.) la coesistenza di una denominazione registrata ed una identica non registrata che designi un luogo di uno Stato membro, solo però per un periodo massimo di 15 anni trascorso il quale la denominazione non registrata non può essere più utilizzata.

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