Recupero dei crediti nell’UE, nuove regole da Gennaio 2009

Continua il processo di armonizzazione delle regole comunitarie in ambito giudiziario nelle materie civili e commerciali iniziato nel 2000 con la regolamentazione delle notificazioni di atti giudiziari e proseguito con le norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, con l’istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento: con l’introduzione del “procedimento europeo per le controversie di modesta entità” (regolamento CE n. 861/2007) si offre ai cittadini europei la possibilità di avvalersi, dal 1° gennaio 2009, di un procedimento celere e semplificato nel caso in cui la controversia non ecceda il valore di duemila euro alla data in cui l’organo giurisdizionale riceve la domanda. ITER PROCEDURALE – Le parole chiave sono appunto semplicità e celerità: il procedimento viene introdotto dall’attore (non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato) presentando un modulo di domanda – già predisposto – debitamente compilato direttamente all’organo giurisdizionale competente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. L’attore deve descrivere l’accaduto anche senza indicazione di valutazioni giuridiche, fornisce una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, correda il modulo di documenti giustificativi pertinenti. Una volta ricevuta la domanda  dall’organo competente, effettuate le prescritte verifiche, essa viene notificata al convenuto entro 14 giorni, quest’ultimo deve replicare entro 30 giorni, trasmettendo all’organo giudiziario modulo ad hoc e, se necessario, i documenti pertinenti. Quanto ricevuto viene trasmesso all’attore che deve replicare in caso di domande riconvenzionali entro 30 giorni. Svolgendosi il procedimento in esame essenzialmente in forma scritta, il Giudice può anche non fissare un’udienza e decidere in base a quanto depositato, oppure fissarla (e svolgerla anche in videoconferenza o altri mezzi tecnologici) ove richiesta da una parte, quando però detta richiesta non risulti superflua per un’equa trattazione della causa (ma il Giudice può anche ritenere di dover assumere delle prove o chiedere ulteriori chiarimenti alle parti etc., consentendo all’uopo gli opportuni adempimenti). Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a quest’ultime nonché le descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui ha sede l’organo giudiziario (nel caso ciò non avvenga quest’ultimo può chiederne traduzione all’autore).  

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE – La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento in esame è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. L’impugnazione (ove possibile, gli Stati membri devono comunicarne i relativi termini alla Commissione che li renderà pubblici) non pregiudica l’esecutività della sentenza; a tal proposito si evidenzia che l’esecuzione avverrà secondo le regole di diritto processuale civile vigenti nello Stato in cui si chiede l’esecuzione della sentenza, previa presentazione di una copia autentica della sentenza ottenuta e da un certificato redatto su apposito modulo rilasciato dall’organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, tradotto nella lingua/e ufficiale dello Stato in cui si chiede l’esecuzione (o in altra lingua ammessa).

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