Trust, utile strumento che riscuote successo

IL TRUST NASCE NEI SISTEMI DI COMMON LAW –  Tra gli istituti che negli ultimi tempi si stanno imponendo alla attenzione generale vi è senza dubbio il trust,  originariamente utilizzato esclusivamente nei Paesi di common Law (quali quelli anglosassoni, in cui non esiste un sistema giuridico codificato, bensì il principio tutto giurisprudenziale della vincolatività dei principi che di volta in volta emergono dalle decisioni dei giudici). 

LA CONVENZIONE DELL’AJA –    L’istituto adesso sta progressivamente estendendo il suo campo di applicazione, grazie alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata in Italia con la L. 364 del 16.10.1989 ed entrata in vigore in data 01.01.1992. Per effetto di questo atto normativo, infatti, tutti gli Stati firmatari, anche di tradizione di Civil Law, si sono impegnati a riconoscere effetti ai rapporti giuridici disciplinati tramite il ricorso al predetto istituto, individuando, al tempo stesso, la legge applicabile.Sorprende il crescente successo del Trust anche in Paesi che, fino a pochi anni fa ne ignoravano la esistenza. Una prima motivazione può riscontrarsi nella sua flessibilità, dato che l’istituto permette di regolamentare in modo esauriente e soddisfacente rapporti che altri istituti non riescono totalmente a padroneggiare.  

LA FUNZIONE DEL TRUST – Lo conferma la stessa definizione dell’istituto contenuta nell’art.2 della Convenzione dell’Aja, per cui i trusts sono “ rapporti giuridici mediante i quali una persona, definito disponente, pone dei beni sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico “. IL PATRIMONIO SEPARATO –  L’effetto piú importante che produce un trust è, pertanto, la segregazione degli assets (beni mobili, immobili, etc), indicati nell’atto istitutivo del trust ( “ deed of trust “), nel patrimonio del trustee, che diverrà proprietario dei beni in questione, ma sarà tenuto al rispetto di un “ Vincolo di destinazione “ (perseguimento di uno scopo) e di un “ Vincolo di Separazione “ ( dei beni del trust dal proprio patrimonio). 

I SOGGETTI DEL RAPPORTO – I soggetti che sono interessati in un trust sono normalmente, ma non necessariamente, i seguenti: 

1)       Il Disponente ( “ Settlor “ ), che è il soggetto che trasferisce i diritti al trustee, spogliandosi della proprietà ( effetto di spossessamento );

2)        Il Trustee, che è il soggetto che esercita i poteri ed i diritti connessi con i diritti dati in trust, nel rispetto del deed of Trust e degli eventuali atti ad esso accessori.  Questo soggetto, però, potrà esercitare le sue funzioni esclusivamente in funzione del perseguimento dello scopo del trust e dovrà preservare il bene, facendo sí che lo stesso non si confonda in alcun modo con il suo patrimonio personale. Il trustee ( che può essere anche  un professionista di fiducia del disponente) sarà comunque proprietario del bene e, nel modello inglese, risponderà, personalmente ed illimitatamente, delle obbligazioni assunte;  

3)       Il Beneficiario, che non sempre é presente nella articolazione soggettiva dei trusts ( i  “ trusts di scopo, ad esempio, ne sono privi“) e che si distingue in due categorie: “ Beneficiario del reddito” ( inteso come qualsiasi utilità derivante dai beni del trust ) e “ Beneficiario finale” ( soggetto a cui il trustee trasferirà il bene del trust alla scadenza di questo ultimo);

4)       Il Protector ( o “ Guardiano “ ), che ha il compito fondamentale di tutelare lo scopo del trust. Il Protector è il soggetto al quale spetta un potere di indirizzo su materie riguardanti l’amministrazione del trust, su cui il trustee ha poteri discrezionali. Questa figura inoltre può avere il potere di nominare e revocare trustees. Per esercitare al meglio le sue funzioni, il Protector ha il divieto assoluto di avere interessi nella gestione, pena il mutamento della sua figura in quella di trustee, personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte. 

PROCEDURA PER L’ISTITUZIONE –  La validità del trust in Italia è subordinata alla istituzione per iscritto. La  Convenzione dell’Aja, infatti, si applica esclusivamente ai trusts cosí istituiti e, piú precisamente, ai deed of trusts che assumano la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico (il disponente tuttavia può anche ricorrere ad una dichiarazione unilaterale di trust, dichiarandosi trustee di beni che già gli appartengono – cd. “ trust autodichiarato “. 

I MODELLI(INGLESE, INTERNAZIONALE, CIVILISTICO) – Si deve considerare che la espressione trust è onnicomprensiva, ma che, in realtà, esistono almeno tre modelli fondamentali dell’istituto in oggetto, che producono implicazioni differenti una volta prescelti. Andando per ordine, abbiamo, quindi, – un “ Modello Inglese”, che è quello tradizionale, riconducibile alla civiltà giuridica inglese, su cui è pedissequamente modellato,venendone “ chiuso “ per il rispetto dell’osservanza del precedente giurisprudenziale.  – un “ Modello Internazionale “ ( es. Jersey ), che si differenzia dal primo per una maggiore elasticità nella regolamentazione dei rapporti.– un “ Modello Civilistico “ ( es. Argentina, Israele ecc. ), riconducibile alla tradizione giuridica dei Paesi di Civil Law, che hanno voluto comunque disciplinare l’istituto.  Questa categoria si scontra con  due ordini di problemi, riconducibili alla scarsa dimestichezza con l’istituto della maggioranza dei giuristi locali e con le limitazioni imposte da alcune leggi nazionali alla nazionalità del trustee.È ormai pacifica, inoltre, la esistenza nell’ordinamento italiano dei cd. “ Trusts interni “.

Essi sono trusts istituiti da un cittadino italiano, su beni situati nel nostro Paese, a favore di un beneficiario italiano,, residente in Italia, a prescindere dalla residenza in Italia del Trustee ed a condizione che la legge regolatrice sia straniera.Gli utilizzi sono molteplici e spaziano dalla sfera privata e familiare a quella della attività di impresa e delle operazioni finanziarie.Nel primo caso si ricorre al trust quando si intende porre al riparo la propria famiglia da vicissitudini di carattere economico; nel secondo caso esso viene istituito per gestire pacchetti azionari, senza fare ricorso a complessi patti parasociali, per creare delle cassaforti societarie in cui fare confluire beni immobili o diritti dell’ingegno e, soprattutto, a pianificare in modo non traumatico le successioni aziendali.Nel prossimo articolo analizzeremo le principali applicazioni del trust nella pianificazione familiare e nel mondo delle imprese e della finanza.

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