La tutela del marchio si estende a tutti i segni distintivi il caso Arsenal F.C.

La tutela dei prodotti o servizi dell’impresa che intende espandersi esclusivamente nell’ambito dell’UE può efficacemente avvenire attraverso la registrazione del marchio comunitario

LE DIFFERENZA TRA IL MARCHIO INTERNAZIONALE E IL MARCHIO COMUNITARIO – A partire dal 1 aprile 1996 (in virtù del Regolamento CE n.3288/94 che ha modificato il regolamento CE n.40/94 sul marchio comunitario) è possibile, infatti, ottenere il marchio comunitario, che a differenza del marchio internazionale – che è solo una procedura unica per ottenere multiple registrazioni del marchio nei singoli Paesi, vedi articolo del 6.1.03 – è un vero e proprio marchio e la sua domanda può essere quindi effettuata a prescindere dall’esistenza di un precedente marchio nazionale. Il marchio comunitario – che ha una durata decennale  ed è rinnovabile – conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi  corrispondenti a quelli nazionali, la cui tutela si estende a tutto il territorio dell’Unione Europea. La procedura di registrazione è alquanto semplificata. In particolare il deposito, unico, deve essere effettuato presso la sede dell’UAMI oppure OHIM (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) con sede ad Alicante in Spagna, di persona oppure per posta (anche elettronica), per corriere o per fax o ancora, come nel caso del marchio internazionale, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda può essere redatta anche in lingua italiana. Dal momento del deposito inizia una fase nella quale si verificano i requisiti del marchio e l’esistenza di eventuali marchi già registrati negli Stati Membri, tenendo presente che la verifica si estenderà a tutti i Paesi dell’Unione. Il marchio viene pubblicato sul bollettino dei marchi comunitari per consentire a chiunque abbia interessi confliggenti di proporre entro tre mesi  opposizione alla registrazione. In caso  di mancata opposizione, il marchio viene iscritto nel registro dei marchi comunitari e pubblicato nuovamente  sul bollettino dei marchi comunitari. Nel periodo che va dalla pubblicazione della domanda alla registrazione, il marchio comunitario gode di una limitata protezione che consente di ottenere un compenso a titolo risarcitorio per eventuali sue contraffazioni. Per mantenere in vita il marchio è sufficiente un uso effettivo in un solo Stato Membro. I costi relativi al marchio comunitario sono di certo inferiori a quelli che scaturirebbero dalla registrazione del marchio nei singoli Paesi Membri, in particolare le tasse per il deposito ammontano a 975 euro (costo per tre classi di prodotti o servizi registrati). Le tasse per la registrazione, una volta completate le verifiche i cui sopra e ottenuta l’autorizzazione all’uso del marchio,  ammontano invece a 1100 euro. Il futuro ampliamento dell’UE che potrebbe portare tra qualche anno ad un’Unione di oltre 20 Stati membri (tra cui Polonia, Ungheria etc), accrescerà ulteriormente la portata territoriale del marchio comunitario.

CASO DI STUDIOLA TUTELA DEL MARCHIO SI ESTENDE A TUTTI I SEGNI DISTINTIVI REGISTRATI – LA SQUADRA DELL’ARSENAL E LE SCIARPETTE VENDUTE FUORI DALLO STADIO

Arsenal Football Club / Matthew Reed (Corte Di Giustizia Delle Comunità Europee – Causa C-206/01, Sentenza 12 Novembre 2002) Il titolare di un marchio registrato può legittimamente vietare a terzi di usare in commercio segni (oppure parole, lettere, suoni, forma del prodotto, etc) identici per prodotti identici per cui essi sono registrati. Nel 1989 la nota società calcistica inglese Arsenal Football Club ha  registrato come marchi un’ampia categoria di prodotti (tra i quali articoli di abbigliamento sportivo come sciarpette e magliette), i termini Arsenal e Arsenal Gunners nonché gli emblemi del cannone e dello scudo. L’Arsenal FC – che concepisce e fabbrica tali prodotti e li distribuisce tramite una rete di rivenditori autorizzati – ha ricavato ingenti profitti dalla loro vendita e ha cercato di convincere i propri sostenitori ad acquistare solo prodotti “ufficiali”, mettendo in atto una vera e propria battaglia contro i rivenditori non autorizzati come il sig. Reed. Dal 1970 il  signor Reed vende, presso chioschetti situati all’esterno dello stadio dell’Arsenal, souvenirs e altri prodotti calcistici quasi tutti recanti segni che fanno riferimento all’Arsenal FC, specificando, con un cartello, che non si tratta di prodotti ufficiali. In particolare l’Arsenal FC ha citato quest’ultimo dinanzi l’ High Court of Justice (England and Wales), accusandolo di contraffazione del marchio. La Corte di Giustizia Europea, alla quale il giudice inglese aveva chiesto di interpretare una disposizione della  direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d’impresa, recepita in UK con il Trade Mark Act del 1994, ha stabilito che la funzione essenziale del marchio, anche nel caso di loghi ed emblemi calcistici, è quella di garantire al consumatore la reale origine del prodotto. Nel caso dei souvenirs venduti dal signor Reed, esiste un rischio di confusione tra i consumatori che, ritenendo tali prodotti “ufficiali”, vengono tratti in inganno circa la loro provenienza. Né l’avvertenza esposta dal rivenditore può avere l’effetto di eliminare in radice la confusione, una volta che i prodotti venduti vengono allontanati dal chiosco. www.eurolegal.neteurolegal@libero.it

Share the Post:

Related Post

Mancano poche ore alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Superleague e tutti attendono l’annunciato Big...

The ruling of the Grand Chamber should arrive at the beginning of 2023 and will then be passed to the...

BRIEF NOTES FOR PENSION EARNERS by Gaetano Chianura and Paulo Martins (Martins, Vieira & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL...