Accordo Italia-Israele su progetti di ricerca

Entro il prossimo 24 aprile sarà possibile presentare progetti di ricerca congiunti italo-israeliani nelle aree di ricerca individuate dall’Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico siglato il 13 giugno del 2000 tra il nostro Governo e quello dello Stato di Israele. Le ragioni che hanno condotto alla stipula del predetto accordo traggono origine principalmente dall’importanza di compiere in maniera sinergica progressi nei settori della ricerca e dello sviluppo scientifico, industriale e tecnologico (in sigla R&S), anche sulla scorta della positiva esperienza delle relazioni tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi, potenziando ed ampliando il coordinamento dei rapporti italo-israeliani in detti settori.

SETTORI DI INTERESSE E MODALITA’ DI COOPERAZIONE – La cooperazione dei due Paesi deve avvenire per progetti ricompresi nei seguenti settori: medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera, biotecnologie, agricoltura e scienza dell’alimentazione, nuove forme di energia e sfruttamento delle risorse naturali, applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica, ambiente, comunicazioni, innovazione nei processi produttivi, spazio, tecnologie dell’informazione, comunicazione di dati, software, oltre ad ogni altro settore che possa risultare di reciproco interesse. Secondo l’Accordo le forme di cooperazione possono sostanziarsi in scambio di informazioni tecniche e scientifiche, organizzazione congiunta di seminari, conferenze etc, finanziamenti congiunti di R&S industriale, così come in altra forma di collaborazione che potrà essere concordata tra le parti.

LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – I progetti ammissibili al sostegno finanziario devono poter contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni, processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie dei due Paesi. I partecipanti italiani ed israeliani dovranno presentare il progetto simultaneamente, ognuno alle proprie Autorità competenti, come abbiamo detto, entro e non oltre il 24 aprile 2006: per la parte italiana andrà presentato al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente – Ufficio II; per la parte israeliana presso l’Office of the Chief Scientist del Ministero dell’industria. La domanda avverrà tramite la compilazione del formulario in inglese reperibile sul sito del Ministero degli esteri che dovrà essere sottoscritto dal responsabile del progetto; i partecipanti italiani dovranno altresì predisporre una descrizione sintetica del progetto in lingua italiana. Il progetto dovrà essere inviato sia in originale tramite raccomandata al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente – Ufficio II, che per posta elettronica all’indirizzo e-mail dgmm2@esteri.it. Il Ministero degli Esteri italiano e il citato ”Office of the Chief Scientist” israeliano compiranno una valutazione preliminare dei progetti pervenuti e selezioneranno i progetti suscettibili del finanziamento, sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali. La Commissione Mista italo-israeliana, istituita sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, riceverà i progetti pre-selezionati dalle rispettive Autorità nazionali da finanziare sulla base dell’Accordo. Il Ministero degli Affari Esteri stipulerà, con il partner italiano ammesso al finanziamento, un contratto contenente le condizioni ed i termini del finanziamento che sarà erogato nonché le regole che determinano l’ammissibilità dei costi e le procedure di informazione tecnica e rendicontazione. L’Office of the Chief Scientist israeliano firmerà un accordo analogo con il partner israeliano. Il sostegno finanziario sarà pari al 50% dei costi documentati di ricerca e sviluppo. I progetti approvati dalle Autorità italiane ed israeliane e che risulteranno vincitori verranno finanziati da entrambe le Parti contraenti l’Accordo. Ove il progetto abbia successo e dia luogo a profitti, il finanziamento di parte italiana dovrà essere rimborsato, restituendo il corrispettivo erogato, senza interessi, mediante royalties o guadagni derivanti dalle vendite. Nessuna restituzione sarà dovuta ove il progetto non abbia esito positivo in fase di commercializzazione.

LE INTESE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA RICERCA DEL PARTNER – Come abbiamo detto i progetti possono avere successo di mercato e di conseguenza avere una valenza di carattere economico che si traduce in profitti per i soggetti ideatori. Proprio in relazione a questa ultima evenienza viene richiesto ai partecipanti di siglare in via preventiva delle intese in materia di diritti di proprietà industriale: una volta completata la fase di ricerca e sviluppo, occorre che già siano state stabilite tra le parti le condizioni sulla commercializzazione del prodotto (o servizio o processo) ottenuto, sull’uso del know-how e sui diritti di proprietà intellettuale. Ecco perché ad esempio già nell’Accordo stipulato nel 2000 si rintraccia una disposizione che, a tutela delle posizioni e dei diritti di ciascuno dei contraenti, prevede che ogni parte “si impegni a non trasferire, senza approvazione scritta dell’altra parte, informazioni circa i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo di ricerca e sviluppo industriale a terze persone, organizzazioni o a qualsiasi altro Paese”. In questo ambito più che altrove, infatti, la competitività dei soggetti coinvolti dipende molto dalla tutela dei diritti di proprietà industriale relativi ai prodotti che presentano caratteristiche di innovazione tecnologica. Per ricercare partner israeliani che possano condividere un progetto di ricerca basta collegarsi al sito del Ministero dell’Industria e del Commercio Israeliano (MATIMOP) all’indirizzo www.matimop.org.il dove si può consultare un elenco di imprese che operano negli ambiti indicati dall’accordo e con le quali si possono condurre progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, oppure inviare allo stesso MATIMOP attraverso apposito modulo una richiesta di informazioni indicando i requisiti dell’impresa israeliana con cui si intende entrare in contatto.

 

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