Ora è più facile il recupero crediti nell’Unione Europea

Avevamo già trattato l’argomento della ingiunzione di pagamento europeo quando il relativo progetto era ancora all’esame  degli organismi comunitari; adesso invece con regolamento CE n. 1896 del 12 dicembre 2006, pubblicato in GUUE il 30 dicembre scorso, la possibilità di ottenere in tempi più celeri il recupero del proprio credito nei Paesi dell’Unione Europea (diventati dal 1° gennaio 2007 ben 27) si è fatta ancora più concreta. Per avvalersi del beneficio occorrerà tuttavia attendere il prossimo anno posto che la disciplina si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2008.

LE PREMESSE – L’obiettivo che il regolamento si pone con l’istituzione un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è quello di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, assicurando al contempo la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione. In realtà il procedimento messo a punto costituisce un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale, senza in altri termini soppiantare né tanto meno armonizzare i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.  Il regolamento in esame troverà applicazione nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri; inoltre esso non trova applicazione in ambito di regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, successioni e testamenti, i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali (tranne in alcuni casi). Come dicevamo, affinché possa azionarsi il procedimento di ingiunzione, occorre che la controversia sia definibile “transfrontaliera”, ovvero deve trattarsi di una controversia in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione.

LA DOMANDA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – Il regolamento ha previsto tra i suoi allegati un modulo standard (all. I modulo A) da utilizzarsi per la presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento europea (essa può essere presentata su supporto o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine, ossia il giudice che deve emettere il provvedimento di ingiunzione). Nella domanda devono essere indicati: il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda (ricordiamo a questo proposito che se l’azione è proposta contro il consumatore questi può essere convenuto solo nello Stato in cui è domiciliato); inoltre deve indicarsi l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese; deve essere inoltre specificato il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti; devono altresì essere descritte le prove che si vuole addurre a sostegno della domanda; dichiarare i motivi della competenza giurisdizionale ed affermare il carattere transfrontaliero della controversia come previsto dal regolamento.

ESAME DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO – La domanda così redatta deve essere quanto prima vagliata dal Giudice che deve verificare la presenza delle condizioni di cui innanzi richieste per l’emissione del provvedimento, dando eventualmente la possibilità di integrare o modificare la domanda al proponente nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste dal regolamento. In caso di esito positivo dell’esame, il Giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando anche questa volta un modulo standard (all.V modulo E). Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione oppure di opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine (su un apposito modulo che gli viene consegnato unitamente al provvedimento), da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione gli è stata notificata. In caso di opposizione il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, ma c’è la possibilità per il ricorrente di non acconsentire al passaggio alla fase ordinaria, determinando così in caso di opposizione l’estinzione del procedimento (ma questa facoltà deve essere espressa prima che sia emesso il provvedimento di ingiunzione). E’ ammesso il riesame della ingiunzione di pagamento da presentare al Giudice che l’ha emessa, qualora ad esempio il convenuto non abbia potuto per tempo presentare le proprie difese, anche per cause di forza maggiore a lui non imputabili, in ogni caso deve trattarsi di casi eccezionali. Se non è stata presentata opposizione e non si ricade nelle ipotesi del riesame, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine, dopo aver verificato la data di notifica, dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea. L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine e trasmessa dal giudice al ricorrente, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (exequatur) e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.