La Ue pone dei limiti alle produzioni cinesi

Al fine di monitorare e limitare i flussi di prodotti originari provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinati al mercato comunitario, l’Unione Europea ha stabilito dei tetti massimi alle importazioni (i c.d. contingentamenti) di determinati tipi di merci provenienti appunto dalla Cina.

IL REGOLAMENTO CE n.519/94 – I PRODOTTI – La Comunità europea è intervenuta a regolare gli scambi commerciali fra i Paesi ad essa aderenti e la Repubblica popolare cinese già dal 1994, allorquando il Consiglio instaurò, attraverso l’adozione del citato regolamento, i contingentamenti quantitativi annui nei confronti di alcuni prodotti originari di quest’ultima. I prodotti individuati dal regolamento – peraltro  di recente modificato dal regolamento 427/2003 – e in esso  elencati, sono i seguenti: calzature, oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana, vasellame altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene domestica o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana. Per quanto riguarda le calzature, non tutte le tipologie vengono ricompresse nella disciplina in esame, sono ad esempio escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico, il cui prezzo cif sia pari o superiore a 9 euro al paio, oppure le calzature appositamente ideate per l’attività sportiva, che abbiano determinate caratteristiche (suola non per iniezione etc

I CONTINGENTAMENTI PER L’ANNO 2004 – A causa dell’adesione di nuovi Paese all’Unione Europea, sono stati emanati due regolamenti per disciplinare i contingentamenti relativi al periodo antecedente e successivo alla data dell’ingresso dei nuovi Stati (ossia il 1° maggio 2004) Quindi sono stati assegnati agli importatori, nel corso di quest’anno, due contingenti distinti, il primo valido per il periodo che va da gennaio 2004 ad aprile 2004 ( la cui disciplina è stata affidata al regolamento 1351/2003), il secondo per il periodo che va da maggio a dicembre 2004 (la cui disciplina è stata affidata al regolamento 2044/2003) . La prima frazione è destinata agli importatori degli attuali Stati Membri, la seconda tiene in conto anche gli importatori degli Stati che diventeranno Paesi membri dal 1 maggio 2004.

I CRITERI –

1) GLI IMPORTATORI TRADIZIONALI E NON TRADIZIONALI – Date le caratteristiche dell’economia cinese, la natura stagionale degli approvvigionamenti di alcuni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardante i prodotti oggetto dei contingentamenti (vedi sopra) sono decise prima dell’anno contingentale (ossia nel 2003 per il 2004). Al fine quindi di evitare difficoltà di ordine amministrativo per le importazioni previste per la seconda frazione dell’anno 2004 e al fine di non interrompere la continuità degli scambi, l’Unione ha disciplinato in dettaglio ed in anticipo le modalità attraverso cui avverranno le importazioni dei prodotti cinesi, stabilendo criteri nuovi sia per il periodo di riferimento da considerare per far valere lo status di importatori tradizionali, sia per l’accettazione delle domande presentate dagli importatori.Innanzitutto viene utilizzato il metodo delle correnti commerciali tradizionali, in base al quale i contingenti sono divisi in due parti, la prima parte spettante agli importatori tradizionali, la restante invece agli altri richiedenti. Ma come fare a dimostrare che si è importatori c.d. tradizionali? Il regolamento 2044/2003 – che è quello di cui più strettamente ci occupiamo perché in scadenza -stabilisce che per essere dichiarato importatore tradizionale un operatore commerciale stabilito nella Comunità europea deve dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Rep. Pop. Cinese all’interno del territorio della Comunità Europea negli anni 1998 o 1999. Mentre per gli operatori commerciali stabiliti in uno degli Stati che aderiranno il 1 maggio 2004, sarà sufficiente la dimostrazione di aver importato nei Paesi aderenti nel corso degli anni 2001 o 2002, poiché per essi non vigeva l’obbligo giuridico della conservazione dei documenti d’importazione, non essendo soggetti a restrizione alcuna.

2) LE QUOTE RISERVATE –Operata la distinzione tra importatori tradizionali e non tradizionali occorre precisare che le quote ad essi riservate sull’ammontare globale delle importazioni consentite sono pari al 75% per i primi e al 25% per i secondi. Al fine della ripartizione della parte riservata agli importatori non tradizionali, si deve sottolineare che non sia adotterà più il criterio dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande , giudicato inadatto, ma si procederà ad assegnare in maniera proporzionale i quantitativi richiesti sulla base di un esame simultaneo delle domande di licenza d’importazione effettivamente presentate. I quantitativi non assegnati agli importatori non tradizionali saranno aggiunti ai quantitativi riservati agli tradizionali importatoriPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Le domande relative alla seconda frazione del 2004, ossia da maggio a dicembre del prossimo anno (quelle relative alla prima frazione dovevano essere presentate entro il 15 ottobre 2003) , devono essere presentate per l’Italia al Ministero delle Attività produttive – Direzione Generale politica Commerciale –  Divisione VII- Viale Boston 25, 00144 Roma (fax 06/5925556) entro il 31 dicembre 2003. La domanda deve indicare l’oggetto (ovvero contingenti comunitari d’importazione per l’anno 2004 – Reg. 2044/2003 – Seconda frazione) deve contenere gli estremi del richiedente, il tipo di merce e la quantità della stessa , la dichiarazione del volume delle importazioni per gli anni 1998 o 1999 (indicazione necessaria per far valere lo status di importatori tradizionali) ed infine la seguente dichiarazione: “Io Sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità Europea, che la presente domanda è l’unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall’art.143 Reg (CE) 2044/2003) per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza”. (La parte tra parentesi è rivolta ai soli importatori non tradizionali)

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