Il recupero dei crediti “non contestati all’estero

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 805 del 21 aprile 2004, in materia di semplificazione della procedura prevista per il riconoscimento delle decisioni rese in ambito civile e commerciale, si applica nel territorio dell’Unione Europea (fatta eccezione per la Danimarca) dallo scorso 21 ottobre e si affianca alla procedura di riconoscimento prevista dal Regolamento n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – regolamento già esaminato in questa rubrica – ), che rimane una forma alternativa che, mentre in concreto per i casi di credito non contestato (di cui parleremo innanzi) potrebbe non essere più utilizzata perché più farraginosa, rimane comunque valida per l’esecuzione di atti di altro contenuto. L’importanza del regolamento in esame per il settore che interessa in questa sede, ovvero quello imprenditoriale, è presto detta: operare in uno spazio economico e giuridico come quello europeo, in cui gli imprenditori, ad esempio, possano vedere concretamente tutelate le proprie legittime ragioni anche oltre confine è di fondamentale importanza per lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali in generale, poiché vengono attenuati, fino a ridurli a livello zero, i rischi che si corrono quando si è esposti alle variabili di sistemi giuridici diversi e poco integrati, atteso che, grazie al regolamento in esame,  l’esecuzione in ambito europeo di un provvedimento ottenuto in Italia (si pensi al decreto ingiuntivo non opposto – come modificato dal D.Lgs 231/2002 – ) avverrà più celermente e a costi più bassi.

IL REGOLAMENTO 44/2001 – Nella parte del regolamento 44/2001  dedicata al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni, l’art. 38 recita così “le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”; per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. La parte interessata alla esecuzione della sentenza in uno Stato membro diverso da quello in cui il provvedimento è stato ottenuto (ad esempio nello Stato in cui risiede il debitore), dovrà rivolgersi all’organo competente di detto Stato come individuato dallo stesso regolamento (per l’Italia la Corte d’Appello, per la Spagna la “Juzgado de primera Instancia” e cosi via per ogni Stato membro) mediante apposita istanza, il Giudice esamina l’istanza secondo quanto previsto dal regolamento, ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

IL NUOVO REGOLAMENTO 805/2004 – Il nuovo regolamento, che si applica come dicevamo in materia civile e commerciale (sono escluse la materia fiscale, doganale, o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri), istituisce un titolo esecutivo europeo solo per provvedimenti in materia di crediti non contestati, al fine di consentire, attraverso il rispetto di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie(si tratta di una dicitura molto ampia che comprendente ogni provvedimento di natura decisoria, come visto innanzi per il regolamento 44/2001), delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri, senza dover ricorrere, nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione, a procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione, che, come detto,  ne rallentano il percorso e ne aggravano i costi. Il regolamento per i provvedimenti di cui innanzi abolisce la procedura dell’exequatur (atto con cui si dichiara esecutiva la decisione), infatti, essi, una volta certificati come titoli esecutivi europei nello Stato membro d’origine, sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento.

CREDITO NON CONTESTATO – Poiché possa di credito non contestato, occorre che il debitore l’abbia espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; oppure che il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità alle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro d’origine; oppure che il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa ad un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga ad un ammissione tacita del credito secondo le regole del paese di origine; o infine, il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO – Il titolo di certificato di titolo esecutivo europeo viene richiesto, in qualsiasi momento, tramite apposita istanza, al giudice che ha emesso la decisione (ovvero il c.d. giudice d’origine) oppure, in caso di transazione, al giudice che l’ha approvata o dinanzi al quale è stata conclusa, o infine, in caso di atto pubblico, all’autorità designata dallo Stato d’origine. In tutti questi casi le autorità competenti, attenendosi ad alcune norme minime, rilasciano il certificato di titolo esecutivo europea nella lingua in cui la decisione è stata pronunciata, la transazione perfezionata, l’atto pubblico stipulato. Sono state stabilite dal regolamento alcune norme minime procedurali che devono essere state rispettate nel procedimento giudiziario affinché le decisioni emesse possano diventare titolo esecutivo europeo e sono in sintesi le seguenti: rispetto delle modalità di notificazione della domanda giudiziale o di altro atto equivalente previste dal regolamento agli art. 13 e 14; informazioni al debitore riguardo al credito (nome e indirizzo delle parti, importo del credito, eventuali interessi, motivazione della domanda); informazioni al debitore circa la procedura per la contestazione del credito. E’ bene ricordare che nel caso in cui il debitore sia un consumatore per ottenere il certificato di titolo esecutivo europeo è necessario che la decisione giudiziaria sia stata pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore.

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