Pagamenti internazionali: nuove regole

Lo scorso 25 ottobre la Camera Internazionale di Commercio (ICC) di Parigi (o meglio la sua Banking Commission) ha approvato le nuove regole che presedieranno al funzionamento dei crediti documentari, le UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – Regole ed usi uniformi per i crediti documentari); esse andranno a sostituire dal 1° Luglio 2007 la precedente versione del 1993, UCP n. 500, (il nuovo testo sarà a breve pubblicato e avremo occasione di esaminarlo nell’ambito di questa rubrica). La loro prima emanazione – che risale al 1933 – si è resa necessaria per comporre i conflitti insorti tra le varie discipline presenti in diversi Paesi, creando una serie di regole uniformi che sono diventate in seguito la base più utilizzata per i pagamenti afferenti le transazioni commerciali internazionali che si avvalgono del credito documentario come regolamento.

LE NUOVE REGOLE – Le regole sono state stilate da una Commissione composta da esperti e rappresentanti di varie istituzioni ed organizzazioni ed il lavoro di stesura è durato oltre tre anni, esaminando oltre 5000 osservazioni proposte e passando per diverse soluzioni non definitive. Alla fine il risultato è stato quello di avere un corpo di norme più ridotto (39 articoli anziché 49), che ingloba anche gli e-UCP (le  regole uniformi in caso di documentazione elettronica che prima formavano pubblicazione a se stante), e una definizione più puntuale di alcuni articoli o espressioni utilizzate. In particolare (ma si rimanda, come dicevamo, un’analisi più approfondita) sono stati inserite nuove sezioni riguardanti le definizioni e le interpretazioni per chiarire meglio il significato e la portata di parole risultate ambigue. La dicitura “reasonable time” (ossia durata ragionevole) utilizzata per definire il tempo necessario per l’esame della conformità dei documenti (ossia per l’accettazione o il rifiuto) è stato modificato, non senza critiche a dire il vero, optando per la definizione di un termine ben determinato, ovvero 5 giorni lavorativi; è stata estesa la definizione di documenti originali, ricomprendendo altre fattispecie, sono stati modificati gli articoli riguardanti i documenti di trasporto da presentare alle banche etc. Come dicevamo le Norme supplementari alle UCP 500 per la presentazione elettronica (NUUe o eUCP), entrate in vigore dal 1° aprile 2002, integrano le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari al fine di regolamentare la presentazione di soli electronic records oppure accompagnati da documenti cartacei, dato il crescente sviluppo ed utilizzo di documentazione elettronica (si pensi allo studio che si sta conducendo sulla bill of lading elettronica). Adesso si è pensato bene di accorpare le due pubblicazioni per dotare gli operatori di una guida completa.

IL CREDITO DOCUMENTARIO – Per capire la portata della pubblicazione in esame è bene compiere un passo indietro e spiegare a cosa serve e come funziona il sistema di pagamento attuato attraverso il credito documentario. Uno dei problemi cruciali nelle transazioni internazionali è quello del pagamento, ovvero delle modalità con cui corrispondere il prezzo pattuito per la cessione o fornitura di beni e servizi; le parti, come è naturale, hanno interessi in gioco opposti: il venditore/fornitore opterebbe per un pagamento anticipato, ovvero corrisposto prima della consegna della merce, il compratore invece gradirebbe ricevere e verificare la merce (o il servizio) e, solo a verifica effettuata, corrispondere il pattuito. Il credito documentario tutela entrambe le posizioni in quanto costituisce una forma di pagamento che risponde in modo efficace all’esigenza – particolarmente sentita da entrambe parti per opposte ragioni – di far coincidere il momento del pagamento con il momento della consegna della merce (o erogazione del servizio), per le caratteristiche che andiamo brevemente ad esaminare. Infatti, si definisce credito documentario qualsiasi pattuizione secondo la quale una banca (detta banca emittente) operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’ordinante, ovvero il compratore) assume l’impegno – che può essere revocabile o irrevocabile – di effettuare un pagamento ad un terzo (detto beneficiario, ovvero venditore) oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario; di solito la banca emittente autorizza altra banca con sede nel  Paese del venditore – detta banca avvisante e/o confermante – ad effettuare tale pagamento o ad accettare o pagare tali tratte, contro consegna dei documenti prescritti (fiscali, di trasporto, assicurativi) e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito. In altri termini il credito documentario rappresenta per il venditore una garanzia di certezza del pagamento in quanto con tale strumento viene spostato l’obbligo del pagamento dal compratore ad una banca che risulta generalmente più affidabile in termini di solvibilità. D’altro canto anche il compratore viene tutelato in quanto il pagamento viene subordinato all’avvenuta presentazione e verifica di documenti relativi alla merce che devono essere conformi a quelli richiesti. Una modalità che vede l’intervento di istituti bancari, gli unici in effetti in grado di garantire la puntualità e la certezza dell’operazione. Una recente “declinazione” del credito documentario che vede l’intervento della banca (ma in seconda ed eventuale battuta) a garanzia del pagamento è la stand by letter of credit: tale modalità vede obbligato il compratore in prima battuta al pagamento del prezzo pattuito secondo quanto stabilito dalle parti (pagamento a mezzo bonifico bancario a data prefissata), ma in caso di inadempimento vede intervenire senza indugio l’istituto di credito. Rispetto al credito documentario la stand by letter of credit è uno strumento più agile perché ad esempio non prevede la delicata fase di esame della documentazione da parte della banca come visto innanzi nel regolamento a mezzo credito documentario e vede l’intervento dell’istituto bancario solo in una fase eventuale (di inadempimento) con un risparmio di costi per il servizio.

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