L’Ue e le obbligazioni extra-contrattuali

 

Come dicevamo nell’articolo pubblicato la scorsa settimana, l’armonizzazione del diritto internazionale privato di fonte comunitaria ha ricevuto un forte impulso propositivo ed attuativo con il Trattato di Amsterdam: alla Comunità è demandato il compito di adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materie civili che presentino implicazioni transfrontaliere, al fine di attuare quello che si definisce spazio di giustizia europeo. Perseguendo detto obiettivo, nel 2001 è stato adottato il regolamento CE n. 44/2001 che ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles del 1968 relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; sempre proseguendo per il medesimo percorso, è stata avanzata da parte della Commissione la proposta di regolamento definita “Roma I”, che traduce in regola comunitaria e quindi in normativa uniforme la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (proposta esaminata nell’articolo della scorsa settimana). Infine, venendo all’argomento di cui ci occupiamo concisamente in questa sede, nel 2003 la Commissione europea ha proposto un regolamento applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, il cui testo, nel 2006, è stato modificato da una nuova proposta per tener conto di un certo numero di emendamenti votati dal Parlamento europeo. L’obiettivo non è quello di armonizzare il diritto materiale degli Stati membri, ma di armonizzare le norme in base alle quali si determina la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale.

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO – Lo strumento comunitario che, in materia di obbligazioni extra-contrattuali, detta le regole per individuare il Tribunale competente a dirimere le controversie è già in vigore ed è rappresentato dal regolamento CE 44/2001 di cui si parlava innanzi, ma cosa ben diversa è il profilo sostanziale di una controversia: quale legge deve applicare il Giudice designato secondo i criteri del regolamento CE n. 44/2001 in caso di controversia in materia di obbligazioni extra-contrattuali? Ecco che la proposta di regolamento in esame fornisce i criteri atti ad individuare la legge applicabile, sempre che le parti non abbiamo esercitato la facoltà di scegliere quest’ultima, come consente la stessa proposta di regolamento: essa, all’art. 4 (Libertà di scelta), testualmente recita che “Le parti possono decidere, con una convenzione posteriore all’insorgere della loro controversia, di assoggettare l’obbligazione extracontrattuale alla legge da loro scelta. Questa scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie. Essa non deve pregiudicare i diritti dei terzi”. Se le parti esercitano un’attività imprenditoriale è ammessa la possibilità che tale scelta sia effettuata anche con accordo anteriore al verificarsi del danno (all’interno di un contratto può indicarsi la legge applicabile in caso di evento generatore di un danno). Il Regolamento in parola si applicherebbe, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, restando espressamente escluse le materie fiscali, doganali e amministrative, così come sarebbero escluse altre come, ad esempio, le obbligazioni extracontrattuali derivanti da rapporti familiari, dai regimi matrimoniali e di successione (o da relazioni o regimi che producono effetti comparabili a norma della legge loro applicabile); quelle connesse a titoli negoziabili (cambiali, assegni, effetti all’ordine etc.); quelle relative alla responsabilità dei soci, degli  organi e di coloro che sono preposti al controllo legale dei documenti contabili di una società, associazione o persona giuridica; le obbligazioni extracontrattuali derivanti dai trust creati su basi volontarie, comprovati con un documento scritto; etc.

MANCANZA DI SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE –  In assenza di scelta della legge ai sensi dell’articolo 4 di cui sopra, l’art. 5 della proposta enuncia, come principio generale quello della lex loci commissi delicti, secondo cui legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi (in caso di incidente automobilistico, il luogo del danno diretto è quello della collisione). Tuttavia, prosegue l’articolo in esame, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, l’obbligazione extracontrattuale è disciplinata dalla legge di quel paese. Infine, a prescindere dai criteri esaminati, se dal complesso delle circostanze risulta che l’obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti palesemente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest’altro paese.

PARTICOLARI TIPI DI ILLECITI – Esaminiamo alcuni dei casi specifici di obbligazioni extracontrattuali in cui il legislatore comunitario ha individuato ex ante la legge applicabile: in caso di danno causato da prodotto difettoso la legge applicabile sarà quella del paese in cui la parte lesa risiede abitualmente nel momento in cui il danno si verifica, a meno che il presunto responsabile non provi che il prodotto è stato commercializzato in quel paese senza il suo consenso, nel qual caso la legge applicabile è quella del paese in cui risiede abitualmente il presunto responsabile. In caso di danno derivante da una pratica commerciale sleale, la legge applicabile è quella del paese nel quale il danno si verifica o rischia di verificarsi: la legge del paese nel quale il danno si verifica o rischia di verificarsi è quello sul cui territorio i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori rischiano di essere pregiudicati in modo diretto e sostanziale. In caso di danno ambientale, si applicherà la legge del luogo ove è avvenuto il danno ai beni, alle persone e all’ambiente stesso (la vittima potrà scegliere anche la legge del luogo in cui si è avvenuto il fatto causale). I diritti di proprietà intellettuale sono tutelati dal principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto (legge del paese per il quale la protezione viene rivendicata). Con il contributo dell’avv. Annabella Cazzolla – Studio Chianura


		
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