Contratti internazionali con le regole europee

 

Seguendo l’iter istituzionale comunitario compiuto dalla proposta di regolamento c.d. “Roma I” sulle obbligazioni contrattuali si è finalmente arrivati all’atto finale ovvero all’approvazione da parte del Consiglio del nuovo strumento comunitario. Dopo l’approvazione a novembre del 2007 della bozza di regolamento da parte dal Parlamento europeo e a dicembre dal Consiglio, si può considerare “passato” il cosiddetto Regolamento “Roma I” che armonizza le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Ricordiamo che il Regolamento trae la sua denominazione dalla Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali: si è tradotta in regola comunitaria la normativa uniforme della Convenzione di Roma in vigore dal 1991 e recepita nel nostro ordinamento dall’espresso richiamo fatto dall’art. 57 della L. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato. L’ambizioso traguardo, avvenuto sotto la presidenza portoghese, è stato molto apprezzato dal Vicepresidente della Commissione e commissario responsabile del portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Franco Frattini che ha affermato: “Si tratta di un testo normativo importante per il completamento dello spazio europeo di giustizia e il corretto funzionamento del mercato interno. Con questo regolamento, che armonizza le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, l’Unione europea mette a disposizione di cittadini e imprese attive sul suo territorio uno strumento legislativo prezioso di giustizia civile. La proposta risponderà alle fortissime esigenze di certezza del diritto, a beneficio di scambi e operazioni commerciali dal carattere sempre più internazionale.” L’approvazione del regolamento segue l’adozione del Regolamento Roma II sulle obbligazioni extracontrattuali, di cui già ci siamo occupati in questa rubrica (articolo del 1.10.2007).

 

PRINCIPI FONDAMENTALI – Il regolamento poggia sul principio chiave secondo cui la legge che disciplina il contratto è quella convenuta dalle parti, quindi ampio spazio alla scelta della legge da parte dei contraenti i quali avranno la certezza che i giudici di tutti gli Stati membri applicheranno gli stessi principi in relazione agli elementi internazionali delle controversie contrattuali. Per rafforzare ulteriormente l’autonomia della volontà viene consentito alle parti di scegliere come legge applicabile un diritto non statale (principi UNIDROIT, dei Principles of European Contract Law o di un eventuale futuro strumento comunitario facoltativo, vietando, invece la scelta della lex mercatoria, insufficientemente precisa). Posta la libertà di scelta come principio cardine, è opportuno che le norme applicabili in mancanza di scelta siano quanto più precise e prevedibili possibile, in modo che le parti siano in grado di decidere se esercitare o meno questa libertà. Ecco perché il regolamento fornisce una specifica regolamentazione per alcuni tipi di contratti, individuandone quindi a priori la legge applicabile (il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale, quello di distribuzione  dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale etc). Al di fuori di queste ipotesi, sarà applicabile la legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Nel caso in cui l’individuazione della prestazione caratteristica sia impossibile, in via residuale, troviamo quello che nella Convenzione di Roma era il criterio generale in assenza di scelta di legge ovvero il “criterio del collegamento più stretto”: il contratto sarà disciplinato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

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