Contratti di agenzia nell’Unione europea

Per l’impresa impegnata in un processo di espansione all’estero il contratto di agenzia rappresenta un valido strumento per attuare una penetrazione efficace nel Paese di riferimento, affidando la promozione dei propri prodotti e servizi ad un agente del luogo che, conoscendo a fondo il sistema Paese, è in grado di inserirsi più agevolmente nel panorama distributivo di quest’ultimo.

LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA – Esaminiamo in breve la disciplina del contratto di agenzia nell’Unione Europea per poi focalizzare l’attenzione sull’indennità di fine rapporto (in Italia e in UK), che spesso costituisce un punto nevralgico del rapporto contrattuale. Il contratto di agenzia in Europa trova la sua disciplina nella direttiva 653/86/CEE che è stata recepita in tempi diversi dai Paesi dell’Unione e alla quale occorre fare riferimento come vedremo anche in materia di indennità di fine rapporto. La direttiva in esame nella definizione di agente (art. 1.2) considera tale “la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanete di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata il preponente, la vendita e l’acquisto di merci, ovvero di trattare e concludere dette operazione in nome e per conto del preponente”; balza subito agli occhi che la definizione di agente data dalla direttiva appare riduttiva rispetto a quella italiana: in essa infatti si fa espresso ed esclusivo riferimento alla vendita di merci, escludendo dall’alveo della disciplina, gli agenti incaricati di promuovere la vendita di servizi. A tal proposito il legislatore italiano utilizza una espressione più ampia (nel codice civile si parla infatti di “conclusione di contratti”, prescindendo dall’oggetto del contratto); tale espressione o tale approccio più ampio è stato mantenuto in Italia così come in altri Paesi membri (Austria, Belgio, Francia Germania etc.). Inoltre la direttiva non menziona l’esclusiva che costituisce invece per la nostra legislazione un elemento naturale del contratto, anche se derogabile per accordo delle parti. Applicabile in via residuale al rapporto di agenzia sarebbe anche il regolamento comunitario n. 2790 del 1999 in materia di disciplina della concorrenza, ovvero di accordi verticali e pratiche concordate nei contratti di distribuzione; tale applicazione si avrebbe allorquando l’agente assume un rischio finanziario e commerciale in relazione ai contratti conclusi dal preponente (ad esempio organizzazione di servizio post-vendita, investimenti promo-pubblicitari, mantenimento a proprie spese di scorte di beni oggetto del contratto etc.).

L’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO – I METODI I metodi utilizzati nell’UE per il calcolo dell’indennità di fine rapporto si ispirano a due modelli: uno di matrice tedesca, l’altro mutuato dalla esperienza francese. Il primo, adottato da quasi tutti i Paesi dell’UE (ad eccezione della Francia ovviamente), prevede che l’agente ha diritto ad una indennità se e nella misura in cui abbia procurato clienti o abbia sensibilmente aumentato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con quei clienti; il secondo invece è inteso come risarcimento del danno, teso a riparare il pregiudizio causato all’agente dalla cessazione del rapporto con il preponente. Il nostro Paese ha recepito il contenuto della direttiva con il decreto 303/91, eliminando l’espresso rimando agli accordi economici collettivi (AEC) per la definizione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia (l’ultimo atto di recepimento, in realtà trattasi di una correzione, è avvenuto nel 1999 quando è stato riformulato l’art. 1751 c.c. stabilendo che il fondamento del diritto alla indennità va ricercato in due requisiti: equità e meritocrazia). Sulla scorta della modifica legislativa del 1999, i nuovi AEC del 2002 (siglati sia nel settore commercio che nel settore industria) hanno introdotto oltre al criterio della equità (l’indennità di risoluzione va sempre riconosciuta, tranne in particolare casi) anche quello della meritocrazia (viene premiato l’agente che ha sviluppato in modo rilevante clienti e fatturato). E’ bene ricordare comunque che gli AEC si applicano ai contratti di agenzia che siano regolati dalla legge italiana (ricordiamo infatti che la legge applicabile al contratto può essere scelta dalla parti), in quanto il codice civile non prevede un criterio di calcolo e soprattutto perché tali accordi sono ritenuti di maggior favore per l’agente.

L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO IN UK – Il regolamento (SI 1993/3053) che in Gran Bretagna ha recepito la direttiva in materia di agenzia è entrato in vigore il 1°gennaio 1994, modificato nel 1999 nella parte riguardante la giurisdizione, esso si applica solo agli agenti incaricati della vendita di beni e non di servizi, nel rispetto del dettato della direttiva. Occorre premettere che prima dell’avvento della nuova disciplina in UK l’agente aveva pochi diritti, era infatti generalmente ritenuto che fosse il preponente a necessitare di protezione piuttosto che il contrario. Il non corretto recepimento delle norme sull’indennità di fine rapporto ha causato non pochi problemi in UK: come abbiamo esaminato in precedenza la direttiva ha individuato due criteri per il calcolo della indennità di fine rapporto (indennità oppure risarcimento) consentendo la scelta ai singoli Paesi membri; il governo inglese invece ha recepito entrambi i sistemi, affidando la scelta alle parti e precisando che in mancanza di tale scelta in contratto prevalga il metodo risarcitorio (compensation). Tale disciplina ha ingenerato enorme confusione nei giudici delle Courts inglesi, i quali nell’applicare il metodo francese si trovano in forte imbarazzo non essendovi una metodologia né un ammontare prefissato (elementi che esistono invece per il calcolo della indennità secondo il metodo tedesco – indemnity), circostanza che ha determinato pronunce assai diverse tra loro. Generalmente nei contratti inglesi viene inserita una clausola che opta per il metodo tedesco, perché si ritiene in teoria più favorevole al preponente e poiché dotato di un tetta massimo (cap) e prevedibilità di massima del quantum.

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