Le aziende e il codice di proprietà industriale

Dopo l’approvazione del nuovo “Codice dei diritti di proprietà industriale” da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre”, è entrato in vigore lo scorso 19 marzo il decreto legislativo n. 30 del 10.2.2005 che ha condensato in un unico testo la complessa materia della tutela della proprietà industriale fino ad ora frammentata in diverse disposizioni legislative: facciamo riferimento, ma l’elenco non è esaustivo,  ad esempio ad alcune disposizioni del codice civile, alla Legge Brevetti (R.D. 1137/1939), alla legge Modelli (R.D. 1411/1940), della Legge Marchi (R.D. 929/1942) ed alle molte pronunce giurisprudenziali di interpretazione delle norme di riferimento; tutti i provvedimenti, essendo molto datati, sono stati oggetto di modifiche ed interpretazione appunto nel corso degli anni.  

L’IMPORTANZA DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – E sempre utile ripetere come sia strategica per l’impresa la tutela della proprietà intellettuale non solo all’interno dei confini nazionali, ma  anche nei Paesi esteri con cui si intendono avviare o si sono avviate relazioni commerciali. A tal proposito infatti non è affatto raro imbattersi nel caso in cui taluni sub-fornitori esteri, specie di Paesi in via di sviluppo, che fino ad ieri hanno prodotto semilavorati o manufatti per l’azienda italiana, abbiano oggi deciso di utilizzare modelli e tecnologia dell’impresa committente per evadere direttamente gli ordini di clienti che vengono quindi sottratti alla impresa italiana. Il risparmio sui costi di produzione che ha spinto l’impresa italiana ad effettuare un investimento all’estero per essere più competitiva sui mercati internazionali ed acquisire nuova clientela si trasforma in un boomerang, traducendosi di fatto in una riduzione di commesse. Certo la registrazione dei marchi d’impresa, dei disegni e dei modelli, il deposito dei brevetti e di tecnologie in genere, non mette in assoluto al riparo da eventi di tal genere, ma sicuramente conferisce all’impresa che decide di tutelare il suo patrimonio intellettuale maggiore forza e maggiori possibilità di difesa nei Paesi esteri. STRUTTURA DEL CODICE – Il codice, che consta di 246 articoli, suddivisi in 8 capi, dopo aver enunciato i principi fondamentali afferenti la materia (capo I), reca, al capo II, le “norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale”, in particolare vengono disciplinati i marchi (artt. 7-28), le indicazioni geografiche (artt.29-30), i disegni e i modelli (artt. 31-44), le invenzioni (artt. 45-81), i modelli di utilità (artt. 82-86), topografie dei prodotti a semiconduttori (art. 87-97), informazioni segrete (98-99), nuove varietà vegetali (artt.100-116). Grande assente nel codice in esame è la normativa sul diritto d’autore, che, con il suo inserimento, avrebbe consentito alla disciplina della proprietà intellettuale di essere organizzata in un unico testo nella sua totalità. Per capire la portata dell’assenza basti pensare all’esclusione del software (facente parte delle tecnologie dell’informazione ricomprese appunto nella disciplina del diritto d’autore). I rapporti tra lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e la tutela del diritto d’autore si sono fatti sempre più complessi, tanto da vedere sia l’intervento dell’Unione Europea in più occasioni, che dell’Italia (cfr il Decreto Urbani del 2004, oltre ai decreti di recepimento delle direttive in materia). Una novità invece è costituita dalla tutela delle “informazioni segrete”, in  realtà non esiste una modalità di registrazione delle informazioni in parola, ma il codice stabilisce che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecniche industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni siano segrete (ovvero non note o non facilmente accessibili agli operatori del settore), abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete. In presenza quindi di tali informazioni è fatto espresso divieto di rivelarle ai terzi, di acquisirle o utilizzarle.

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