Convenzione dell’Aja e la scelta del tribunale

Nei contratti business to business la sentenza di un Tribunale sarà riconosciuta nei Paesi firmatariIl processo che condurrà ad operare in un spazio giuridico- economico mondiale sempre più integrato ha compiuto quest’anno un altro passo fondamentale: con la stipula della Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 le parti contraenti potranno scegliere, attraverso una pattuizione scritta (exclusive choice of court agreement), il Tribunale competente a decidere l’eventuale controversia e, in base alla Convenzione, avranno la garanzia che la sentenza resa sarà riconosciuta dai Paesi firmatari della convenzione (per comprendere l’incidenza che la Convenzione potrà avere nei rapporti commerciali si pensi che solo la Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato (HCCH) – che ha elaborato la presente Convenzione – conta ben 65 Paesi Membri, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, ma la ratifica della Convezione è aperta a tutti gli Stati, anche non membri).

QUANDO SI APPLICA – La convenzione si applica quando le parti abbiano fatto scelta espressa e per iscritto del foro competente a dirimere le controversie insorgenti, sempre che si tratti di controversie internazionali vertenti su materie civili o commerciali. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Convenzione gli accordi di scelta del foro che vedano come parte contraente un consumatore e gli accordi che siano inclusi in un contratto di lavoro dipendente, così come viene esclusa l’applicazione, ad esempio, per le materie riguardanti lo stato e la capacità delle persone, il diritto di famiglia in generale, le successioni, i fallimenti, ma anche il trasporto di passeggeri e merci, l’inquinamento marino, la disciplina della concorrenza, la validità e la violazione della proprietà intellettuale etc.

LA SCELTA ESCLUSIVA – La scelta del Tribunale deve essere esclusiva, ossia deve trattarsi di un accordo concluso tra due o più parti che deve designare, in caso di controversia insorta o che potrebbe insorgere relativamente ad un accordo di tipo commerciale, i giudici di un determinato Stato contraente  oppure uno o più Tribunali specificatamente indicati con esclusione della giurisdizione di ogni altro giudice; in altri termini il giudice investito della controversia che non risulti però essere quello designato dalle parti nell’accordo dovrà declinare la propria giurisdizione. L’accordo in questione dovrà essere stipulato per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione che renda l’informazione accessibile (si pensi alle nuove forme di comunicazione tipo fax e posta elettronica). Inoltre la pattuizione che individua il giudice competente sarà considerata come a se stante rispetto al corpus del contratto, pertanto rimarrà valida anche in caso di dichiarata invalidità di quest’ultimo.

IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE – Premesso che anche una transazione giudiziale (approvata dal giudice o conclusasi dinanzi a quest’ultimo) può essere fatta riconoscere ed eseguire alla stregua di una sentenza (sempre che nel Paese in cui è stata perfezionata sia equiparata ad una pronuncia del giudice), per ottenere il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza in un altro Stato contraente, dovrà farsi riferimento alla procedura istituita dallo Stato contraente in cui vengono richiesti tali atti, a meno che la convenzione non disponga altrimenti; per quanto attiene i documenti necessari ad ottenere il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza, la convenzione, all’art. 13, li elenca precisamente, richiedendo tra gli altri, una copia completa e certificata della sentenza di cui si chiede il riconoscimento e l’accordo della scelta esclusiva del foro, o una sua copia o altre prove da cui si desume la sua esistenza. Chiariamo che per decisione (judgment) si intende, per l’applicazione della Convenzione, ogni decisione di merito resa da un Tribunale, qualsiasi sia la sua denominazione, inclusi decreti ed ordini e la determinazione dei costi e delle spese effettuati dal Tribunale; i documenti trasmessi sono esentati da procedure di legalizzazione o procedure analoghe, ivi compresa l’Apostille (introdotta dalla Convenzione dell’Aja 1961, di cui abbiamo già parlato nel corso di questa rubrica).

LE RISERVE A DISPOSIZIONE DEGLI STATI – L’ambito dell’applicazione della Convenzione può essere ristretta o ampliata a seconda che gli Stati si avvalgano delle opzioni messe loro a disposizione dalle disposizioni convenzionali. In particolare sarà possibile per lo Stato firmatario restringere l’ambito di applicazione delle Convenzione e di conseguenza consentire ai propri giudici di rifiutare di decidere una controversia ove non vi sia alcuna connessione tra detto Stato e le parti o la controversia stessa (art. 19); inoltre lo Stato potrà stabilire che una sentenza resa in un altro Stato contraente non venga riconosciuta od eseguita, qualora tutti gli elementi di causa siano connessi solo con lo Stato in cui si richiede il riconoscimento, eccezion fatta appunto per il foro competente scelto (art. 20); sarà inoltre possibile per lo Stato firmatario escludere determinate materie dall’ambito di applicazione della Convenzione (art. 21), così come sarà possibile per gli Stati stabilire, attraverso una dichiarazione reciproca, di eseguire e riconoscere sentenze resa in uno stato contraente anche in virtù di un accordo di scelta del foro non esclusivo (anche se devono ricorrere determinate condizioni – art. 22).  

CONSIDERAZIONI FINALI – I lavori per la redazione della Convenzione sono durati oltre 10 anni (sono iniziati nel 1992 su impulso degli Stati Uniti); essa è stata aperta alla firma di tutti gli Stati il 30 giugno 2005 ed entrerà in vigore trascorsi tre mesi dal deposito del secondo strumento di ratifica (quindi dopo l’adesione di soli due Stati). L’obiettivo che si intende perseguire è molto simile a quello raggiunto dalla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali: con oltre 130 Paesi aderenti alla Convenzione, essa ha avuto un forte impatto nella risoluzioni delle dispute internazionali, in quanto le parti, in virtù della possibilità di vedersi riconosciuto nel Paese di interesse un lodo arbitrale piuttosto che una pronuncia giudiziale, hanno spesso optato per l’inserimento delle clausole arbitrali all’interno dei contratti. In pratica la Convenzione dell’Aja, se ratificata da un numero elevato di Paesi, potrebbe offrire, in materia di esecuzione delle sentenze, le stesse possibilità offerte sino ad ora dalla Convenzione di New York per i lodi arbitrali.

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