I pagamenti internazionali, costo per l’impresa

Per i cittadini europei come per le imprese operanti in ambito UE, è fondamentale poter effettuare trasferimenti di denaro in modo rapido e sicuro e a costi ragionevoli. A questo scopo sono stai emanati diversi provvedimenti da parte dell’Unione Europea al fine appunto di stabilire regole chiare e fissare costi contenuti in materia di pagamenti internazionali. 

I BONIFICI TRANSFRONTALIERI  – Per bonifico transfrontaliero si intende "l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente finanziario insediato in uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere” Questa è la definizione fornita dall'art. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 253 del 2000, decreto che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri che impone agli enti che effettuano tali bonifici di assicurare adeguate ed efficaci procedure di reclamo del cliente, sia in relazione allo svolgimento delle stesse che in ordine alla composizione dell'organo chiamato a risolvere le controversie. Il bonifico bancario è certamente un mezzo semplice e snello per adempiere all’obbligazione di pagamento, esso richiede la presenza di almeno due banche, di cui l’una, quella del debitore, invia l’ordine di pagamento emesso da quest’ultimo ad una banca corrispondente nel Paese in cui risiede il creditore con l’invito ad effettuare a questi un pagamento incondizionato. Il trasferimento avviene al giorno d’oggi attraverso il c.d. sistema accentrato elettronico (swift), una rete privata di comunicazioni interbancaria, sarà quindi buona norma informarsi presso la propria banca se la banca del Paese in cui risiede il creditore adotta tale sistema di trasmissione; sarà inoltre opportuno stabilire in quale data il bonifico dovrà essere effettuato e a carico di quale parte saranno rimessi i costi dell’operazione di bonifico; a tal proposito infatti la direttiva comunitaria prevede l’obbligo di addebitare interamente all’ordinante, a meno che non sia stato stabilito diversamente, le spese del bonifico. Eventuali detrazioni a carico del beneficiario sono considerate quindi illegittime e devono essere rimborsate.

IL REGOLAMENTO CE 2560/2001 – Al fine di ridurre i costi delle operazioni di pagamento transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea è stato emanato il Regolamento 2560/2001, che ha introdotto il principio della parità delle commissioni per i pagamenti in euro nazionali e transfrontalieri; in particolare con esso è stato stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2003 (per gli altri pagamenti la decorrenza è stata stabilita il 1° gennaio 2002), le commissioni per bonifici bancari transfrontalieri di importo fino ad un massimo di 12.500 euro (dal 1° gennaio 2006 l’importo massimo sarà di 50.000 euro) applicate dalle banche e dagli istituti di credito devono essere uguali a quelle addebitate dagli stessi enti sui pagamenti corrispondenti in euro effettuati negli Stati membri dove i medesimi istituti sono situati. Per potete beneficiare di queste condizioni è necessario che l’ordinante indichi sull’ordine di bonifico il numero internazionale di conto corrente bancario (IBAN, International Bank Account Number) del beneficiario e il codice di identificazione della banca BIC (Bank Identifier Code) della banca destinataria.  Il numero internazionale di conto bancario (IBAN) è il numero standardizzato di conto bancario da utilizzare per i bonifici internazionali. Il codice di identificazione della banca (BIC) permette di identificare rapidamente la banca beneficiaria. L’uso del numero IBAN e del codice BIC per i bonifici in euro garantisce un accesso rapido e corretto dell’ordine di pagamento a favore del beneficiario. Pertanto, in termini pratici, in casi di pagamenti da effettuare in favore di un fornitore estero, occorre conoscere il suo numero IBAN e il codice BIC della sua Banca; viceversa in caso di ricezione di pagamenti dall’estero, occorre comunicare ai corrispondenti il proprio numero IBAN e il codice BIC della propria banca. In caso di imprecise comunicazioni, la banca potrà addebitare costi aggiuntivi.

LE SANZIONI – IL  D. LGS. N. 180 DEL 2004 –  Il nostro Paese, ottemperando  a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento CE 2560/2001 – che demanda appunto agli Stati l’obbligo di assicurare il rispetto di quest’ultimo con adeguate previsioni sanzionatorie –  si è dotato di un provvedimento legislativo ad hoc, il D. Lgs. n. 180 del 2004 contente le disposizioni sanzionatorie in caso di violazione di quanto previsto dal regolamento citato. In particolare, in caso di violazione dell’art.3 del regolamento che dispone l’equiparazione delle commissioni per i pagamenti in euro nazionali e transfrontalieri, il decreto dispone che, confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 50.000 (viene prevista, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri). In caso di violazione degli art. 4 e 5 del regolamento relativi rispettivamente alla trasparenza delle commissioni e alle misure per facilitale i bonifici transfrontalieri, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con i provvedimenti analizzati si è compiuto il primo passo verso l’armonizzazione del settore, ma, come ha affermato nel dicembre 2004 il Comitato economico e sociale europeo a proposito della necessità di un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno, “se si vuole che gli utenti, ad esempio i consumatori e le PMI, fruiscano appieno del mercato interno, bisogna che i servizi di pagamento transfrontalieri siano altrettanto efficienti di quelli nazionali. Il nuovo quadro normativo dovrebbe quindi colmare le lacune esistenti e incrementare la fiducia e il benessere dei consumatori in un'area di pagamento unica”.

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