Ora è più facile notificare gli atti all’estero

Facilitare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in ambito europeo diventa un imperativo se si vuole giungere alla omogeneizzazione del diritto internazionale privato e processuale e alla creazione, quindi, di uno spazio giuridico comune. A tal fine  è stato emanato il regolamento n.1348/2000, entrato in vigore nel maggio 2001, volto ad attuare quella cooperazione giudiziale in materia civile fra gli Stati membri prevista dall’art.65 del Trattato. Considerato il notevole aumento dei rapporti commerciali internazionali, accade, più frequentemente che in passato, che l’impresa si veda costretta a notificare un atto, giudiziale od extragiudiziale che sia, all’estero, ossia nel Paese in cui la controparte ha la propria sede legale, in caso di società, o  ha la residenza o il domicilio, in caso di persone fisiche. Ma la questione non riguarda solo le imprese; può anche darsi il caso, infatti, che un cittadino italiano acquisti all’estero beni che si rivelino in seguito difettosi o resti coinvolto in un incidente stradale all’estero, o ancora che si ritrovi a reclamare i danni nei confronti di un tour operator estero per un “pacchetto vacanza” non proprio ben riuscito. Ecco che si pone il problema di capire attraverso quali strumenti e quali istituzioni debba avvenire la notifica di tali atti. Il Ministero degli affari Esteri ha predisposto una guida, che costituisce il vademecum per chiunque abbia necessità di notificare un atto all’estero, senza incorrere in casi di nullità della notifica, circostanza questa che di fatto ritarderebbe l’azione intrapresa da chi agisce in giudizio e non tutelerebbe la legittima aspettativa a che sia emanato nel più breve tempo possibile un provvedimento a tutela dei propri diritti e/o interessi  (si pensi ad un procedimento da intentare nei confronti di una società con sede all’estero, alla quale occorre notificare l’atto di citazione, al fine di instaurare il giudizio; o ancora alla notifica di un provvedimento di ingiunzione finalizzato al recupero di somme di propria spettanza – ricordiamo che grazie alla modifica apportata al cpc dal D.Lgs 231/2002 è possibile notificare tale provvedimento anche all’estero-) 

IL REGOLAMENTO CE n.1348/2000 – Innanzitutto è’ bene precisare che il Regolamento in parola prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali (vedi infra) aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri (il regolamento per espressa esclusione non si applica alla Danimarca). Il regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro debba designare le autorità competenti incaricate di trasmettere e ricevere gli atti giuridici giudiziali ed extragiudiziali. In Italia, gli organi mittenti saranno gli ufficiali giudiziari competenti con riguardo al luogo dove si svolge o dovrà svolgersi il processo, mentre quelli riceventi saranno gli organi competenti per il luogo in cui la notificazione deve essere o dovrà essere effettuata.. Correlativamente, gli organi mittenti saranno quelli considerati competenti per il luogo, nello Stato estero richiedente, nel quale si svolge o dovrà svolgersi la procedura e quelli riceventi, nella Repubblica italiana, saranno gli ufficiali giudiziari competenti per il luogo in cui trovasi il soggetto destinatario della notificazione. Il regolamento non indica i mezzi da impiegare in sede di notifica; esige soltanto che essi siano idonei ad assicurare la corrispondenza e la conformità del documento spedito a quello effettivamente ricevuto. Inoltre, prevede l’esonero di qualsivoglia legalizzazione e richiede semplicemente la compilazione di un formulario e l’informazione del richiedente, a cura dell’organo mittente, dei casi in cui l’atto potrà essere rifiutato. L’organo ricevente deve dare, entro sette giorni, ricevuta al mittente. Altrimenti, in caso di manifesta irricevibilità per mancanza dei requisiti o per estraneità all’ambito applicativo, si avrà la restituzione immediata. Comunque, l’inutile decorso di un mese impone l’invio al mittente di un certificato di impossibile notifica. 

ACCORDI BILATERALI O MULTILATERALI – L’Italia ha firmato con diversi Paesi del mondo Convenzioni in materia di assistenza giudiziaria, proprio al fine di consentire che la notificazione degli atti in materia civile e commerciale, avvenisse in maniera sicura e celere, senza subire le lentezze burocratiche che spesso affliggono le trasmissioni di documenti in ambito internazionale. Molti degli Stati con cui l’Italia ha siglato convenzioni bilaterali hanno in seguito aderito alle convenzioni multilaterali dell’Aja 1954 e 1965 (quest’ultima convenzione ha sostituito alcune disposizioni della prima per i Paesi che vi hanno aderito), sempre in materia di notifica all’estero di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale. In questo caso, al fine di fugare ogni dubbio circa la prevalenza delle diverse Convenzioni,  la guida predisposta dal Ministero fissa come regola generale quella secondo cui qualora l’Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una più convenzioni multilaterali in materia civile e commerciale, l’accordo multilaterale prevale su quello bilaterale.

NOTIFICA IN PAESI EXTRA-UE – Nei casi in cui la notificazione degli atti debba avvenire in Paesi firmatari di una convenzione bilaterale con l’Italia in materia di assistenza giudiziaria, l’ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione direttamente all’Ambasciata italiana competente che ne curerà l’inoltro alle competenti Autorità locali. In caso invece di notifica da eseguirsi in Paesi che non hanno concluso alcun accordo in materia di assistenza giudiziaria, essa deve essere richiesta, senza spese, a cura dell’ufficiale giudiziario competente, ai sensi degli articoli 30 e 75 del DPR n.200/67 , mediante invio di due copie dell’atto( con traduzione giurata se il destinatario è straniero) direttamente alle rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. Ad adempimenti conclusi la Rappresentanza italiana all’estero restituisce a sua volta direttamente alla autorità giudiziaria richiedente la seconda copia dell’atto con la relata di notifica o con la documentazione attestante la mancata notifica.In via residuale, ossia quando non trovano applicazione né le convenzioni né il citato DPR n. 200/67, rimane l’applicazione dell’art.142 c.p.c. In caso di irreperibilità del destinatario verrà disposta la notifica ex art.143.c.p.c., per cui occorrerà indicare o il luogo di nascita o quello di ultima residenza all’estero del soggetto interessato, al fine di consentire l’affissione all’albo della casa comunale. In assenza di tali dati l’atto verrà restituito senza adempimento.

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