Vendita di beni: scambi più facili in Europa

Alcuni  aspetti importanti del contratto : le garanzie, i trasporti, gli Incoterms 2000

LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980.I problemi rappresentati da una vendita che si snoda attraverso diverse fasi che conducono i prodotti a varcare i confini nazionali sono molteplici, ma per lo più simili. Per questa ragione diversi Paesi hanno ritenuto opportuno darsi in materia una regolamentazione comune, sottoscrivendo e ratificando la Convenzione di Vienna sulla compravendita dei beni mobili del 1980.

QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE – La vendita internazionale richiede che siano valutati e regolati molteplici aspetti: i termini di consegna della merce, il controllo della qualità, il trasporto e la correlata responsabilità per danni, i rimedi in caso di inadempimento, la revisione prezzo e le modalità di pagamento. Ma l’elenco non pretende certo di essere esaustivo. La Convenzione si applica – se le parti contraenti hanno sede in due Stati aderenti alla Convenzione, – oppure se al contratto si applica la legge di uno Stato che ha aderito alla Convenzione (contraente inglese e contraente brasiliano – entrambi provenienti da Stati non firmatari – scelgono come legge applicabile al contratto la legge statunitense);  o se la Convenzione è espressamente scelta dalle parti.

ALCUNI PUNTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO – IL TRASPORTO E I TERMINI DI RESA DELLA MERCE (GLI INCOTERMS 2000) – La tematica del trasporto è strettamente connessa ai tempi di consegna delle merce, alla fissazione del prezzo della stessa, ai termini di resa scelti, ai vincoli di consegna della merce ( ad esempio cash on delivery). Gli Incoterms – o i termini di resa, elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi – sono delle regole facoltative, ma accettate dalla maggior parte dei Paesi che permettono di contrattare senza fraintendimenti. Tali termini sono fondamentali nel contratto di vendita internazionale perché definiscono chi tra compratore e venditore deve sopportare i costi del trasporto della merce, dell’assicurazione della merce, a chi fanno carico i costi relativi allo sdoganamento quando viene il passaggio dei rischi e delle responsabilità. Gli Incoterms variano a seconda del tipo di trasporto che si sceglie, anche se ve ne sono alcuni che si applicano a tutti i tipi di trasporto anche multimodale. Ad esempio con il termine di resa EXW (ex works – franco fabbrica)  il venditore adempirà alle sue obbligazioni consegnando la merce al compratore o ad un suo vettore nella propria fabbrica, senza obbligo di curarne il carico, pertanto saranno a carico del compratore tutte le spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione. Scegliendo il termine FOB, usato per il trasporto per acqua, il venditore adempirà alle sue obbligazioni fino al momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto, il compratore sosterrà tutte  le spese da quel momento in poi.

LE GARANZIE – L’IMBALLAGGIO Di fondamentale importanza è la clausola che disciplina la delimitazione delle responsabilità del venditore per i difetti della merce. I difetti vanno dalla mancata corrispondenza tra quanto descritto in contratto e quanto effettivamente consegnato fino ai difetti inerenti le materie prime, la progettazione, lo stoccaggio etc. A tal proposito consigliabile che il venditore delimiti l’ambito di difetti per cui può essere chiamato a rispondere e stabilisca una procedura per la denunzia dei vizi, impedendo denunzie vaghe o pretestuose. Mentre sarà interesse del compratore assicurarsi una durata della garanzia che coincida con l’intero ciclo di vendita in modo da porre rimedio ai possibili difetti denunziati dal consumatore.  In virtù della Convenzione di Vienna, art.  i beni venduti devono essere privi di difetti ossia devono essere idonei all’uso a cui servono abitualmente beni dello stesso tipo o idonei all’uso specifico promesso dal venditore oppure  devono essere conformi ai modelli presentati al momento della conclusione del contratto, infine devono essere imballati e confezionati secondo le regole del settore. 

CASI PRATICI SULLA NON CONFORMITA’ DELLA MERCE –

Ma è da ritenersi idoneo un prodotto che non risponde ai requisiti richiesti dalla legge del Paese del compratore? A questo proposito vi sono due casi in materia molto interessanti, ma dalle conclusioni divergenti. Nel primo caso  una società di importazione francese, perdurante un rapporto commerciale consolidato, aveva ordinato ad un produttore italiano di formaggio un determinato quantitativo da rivendersi in Francia. Il compratore rifiutò di pagare il prezzo, fu condannato in primo grado e contro la sentenza ricorse in appello sostenendo che il prodotto non era idoneo ad essere rivenduto in Francia poiché privo dell’indicazione degli ingredienti, di confezione adeguata, di data di scadenza,  requisiti tutti questi richiesti dalle norme francesi. I giudici ritennero che, dati i lunghi rapporti commerciali tra i due, il venditore doveva essere a conoscenza delle norme francesi in materia e doveva quindi sapere che il prodotto così come consegnato non sarebbe stato idoneo alla commercializzazione in Francia (art.8, n.1, Convenzione di Vienna 1980). Nel secondo caso invece, i giudici hanno ritenuto che per le particolari circostanze del caso il prodotto consegnato, pur non conforme alle leggi vigenti nel paese del compratore, doveva ritenersi idoneo. Si tratta del famoso caso dei mitili provenienti dalla nuova Zelanda e venduti da un operatore commerciale svizzero ad un compratore tedesco. Il compratore si era rifiutato di pagare il prezzo poiché la quantità di cadmio presente nei mitili era superiore a quella consentita dalle leggi sanitarie tedesche. I giudici hanno condannato il compratore al pagamento del prezzo poiché i mitili erano idonei all’uso a cui sono destinati beni simili, escludendo l’obbligo per il venditore di osservare le norme di diritto pubblico previste nel Paese del compratore, a meno che le stesse non siano vigenti nel Paese del venditore o le norme stesse non siano richiamate nel contratto ( art.35, 1° comma, Convenzione di Vienna)

Share the Post:

Related Post

The ruling of the Grand Chamber should arrive at the beginning of 2023 and will then be passed to the...

BRIEF NOTES FOR PENSION EARNERS by Gaetano Chianura and Paulo Martins (Martins, Vieira & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL...

dal  Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno  del 13 maggio 2015  di Gaetano Chianura e Paolo Passaro G.C.C.  Railway – La nuova ferrovia...