Cuba “attrae” i paesi dell’Unione Europea

  

La capacità competitiva delle imprese che operano in un medesimo settore industriale dipende in gran parte dalla valorizzazione che esse riescono a dare al patrimonio immateriale dell’impresa, costituto da marchi registrati, brevetti , know-how e tutto l’insieme di conoscenze che l’impresa ha acquisito non solo per la produzione ma anche per la commercializzazione dei prodotti. Tuttavia, in molti casi, la configurazione di una struttura interna all’azienda dedicata alle attività di ricerca e sviluppo e l’impiego in essa di risorse non trovano spazio nelle piccole e medie realtà imprenditoriali, le quali, però, possono avvalersi, per accrescere la propria competitività, di conoscenze e tecniche appartenenti ad altri, attraverso appositi accordi.Ecco che si prospetta per le PMI la possibilità di utilizzare le tecnologie e i marchi di imprese di dimensioni maggiori o che vantano notorietà sul mercato mondiale (il c.d. licensing in e il merchandising). Le PMI possono, inoltre, per sviluppare il proprio patrimonio tecnologico, stipulare accordi con altra impresa al fine di svolgere in partnership le attività di ricerca mediante l’utilizzo delle proprie capacità tecniche che diventano quindi patrimonio comune. Di converso, accade che le grandi imprese nazionali ed estere possano avvalersi anche di PMI per conquistare nuovi mercati e per aprirsi a settori diversi; ma non è raro che anche le PMI concedano in licenza all’estero, specie nei Paesi in via di sviluppo (PVS), pacchetti tecnologici per la produzione di prodotti che si è deciso di non fabbricare più nel territorio nazionale (licensing out)).

IL CONTRATTO DI LICENZA – Nella prassi del commercio internazionale si usa definire un contratto di licenza un accordo ove un soggetto giuridico, il licenziante, in cambio di un corrispettivo, concede all’altra parte, detta licenziatario, di sfruttare determinati diritti di proprietà industriale di cui è titolare (come brevetti, marchi, modelli etc.) oppure di utilizzare determinate tecnologie sviluppate dal licenziante che, seppur non coperte da diritti di privativa industriale, formano nel loro complesso un patrimonio di conoscenze non facilmente accessibili dal pubblico (si intende il know-how). Possono aversi contratti di licenza puri, per mezzo dei quali viene concesso il diritto di sfruttamento del brevetto o del marchio o del know-how, oppure contratti di licenza misti, in cui il trasferimento della tecnologia avviene sotto forma di pacchetto (package licence agreements), ovvero accanto alla licenza del brevetto si offre anche il know-how, l’assistenza tecnica e il training  necessari alla corretta implementazione del processo produttivo che porterà alla realizzazione del prodotto da commercializzare.

LA DISCIPLINA  – La disciplina degli accordi di trasferimento di tecnologia in ambito comunitario (licenza di brevetto, know-how, diritti d’autore sul software, etc.) è mutata di recente: è entrato in vigore, infatti, lo scorso 1°maggio il regolamento CE 772/2004 che, abrogando e sostituendo il precedente regolamento CE n.240/96, troverà applicazione sino al 30 aprile 2014. Il regolamento, in applicazione e specificazione, come il precedente, della disciplina antitrust (art. 81 del Trattato CE), ha provveduto a semplificare il sistema, individuando soltanto le clausole che non possono figurare nei suddetti accordi (contenute nella c.d. “lista nera”), per cui ciò che non è espressamente escluso si ritiene ammesso.A livello internazionale questi accordi, nella maggior parte dei casi conclusi tra imprese appartenenti a Paesi industrializzati, come l’Italia, in qualità di licenzianti, e imprese appartenenti a Paesi in via di sviluppo ( Brasile, Argentina, India etc.), in qualità di licenziatarie, sono spesso soggetti a restrizioni disposte dalle leggi di questi ultimi, che a tutela delle imprese locali, sottopongono gli accordi ad un controllo preventivo attraverso il loro deposito presso l’autorità designata, al fine di impedire che vengano stipulate clausole che si ritengono lesive della capacità di sviluppo delle proprie imprese (non è vista favorevolmente, ad esempio, la clausola che impone l’obbligo per il licenziatario di assumere solo personale del licenziante con il connesso divieto di assumere personale del posto per lo svolgimento di determinate mansioni). La ragione delle limitazioni è facilmente intuibile: il PVS vuole che le conoscenze trasferite diventino patrimonio della impresa e della economia del Paese in generale, tanto da dichiarare in alcuni casi illecite le clausole che impongono al licenziatario di non utilizzare in modo assoluto la tecnologia allo scadere dei contratti.

ASPETTI SALIENTI DEI CONTRATTI –  Come per ogni tipologia di contratto internazionale l’esame degli “interessi” in gioco va effettuato caso per caso, tanto più la considerazione vale in questo ambito in cui spesso vengono concessi in licenza pacchetto omnicomprensivi (know-how, brevetti etc.), per cui in contratto devono essere elencate, in modo chiaro ed esaustivo, le prestazioni del licenziante che consentano una trasmissione corretta del know-how (oltre ai disegni, alle schede tecniche, alle formule etc, si aggiunge l’assistenza tecnica in loco per avviare l’utilizzazione della tecnologia con personale del licenziante). La determinazione del corrispettivo è prevista secondo varie formule: attraverso un unico versamento predeterminato in contratto (lump sum) da corrispondersi in unica soluzione o dilazionato in diverse rate, oppure attraverso royalties calcolate sul fatturato o in base al prezzo dei singoli prodotti venduti avvalendosi della tecnologia licenziata; le due modalità possono combinarsi come peraltro spesso accade, data la diversità dei criteri posti a base della loro determinazione. Inoltre si usa prevedere una clausola di esclusiva territoriale che consente alla impresa licenziataria di utilizzare la tecnologia e di vendere i prodotti da essa derivati solo nei territori in cui non sia già presente il licenziante o altri licenziatari(possibilità questa prevista nella Unione europea, ma da valutare caso per caso nel resto del mondo).