Risoluzione alternativa delle controversie nell’UE

Nell’ottobre 2004 fu presentato dalla Commissione un progetto di direttiva relativo alla mediazione, come strumento di risoluzione alternativa delle controversie, in materia civile e commerciale. Dopo un complesso iter, lo scorso novembre, il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo politico sul citato progetto di direttiva: l'obiettivo della proposta è quello di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

AMBITO DI APPLICAZIONE – La mediazione può essere utilizzata per risolvere una controversia transfrontaliera, per tale intendendosi una controversia in cui almeno una delle due parti è domiciliata o ha la residenza abituale (secondo il Reg. 44/2001) in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia, b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale, c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale o d) un invito è rivolto alle parti. La direttiva troverà applicazione ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere amichevolmente un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore, sia che tale procedimento sia iniziato dalle medesime parti, o suggerito/ordinato dal Giudice, o prescritto dalla legge dello Stato Membro. Benché tale strumento si applichi in materia civile e commerciale, sono esclusi i casi in cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla legge applicabile, come accade di sovente nel diritto di famiglia e nel diritto del lavoro.

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA ORDINARIA – Secondo il Consiglio la mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa meno efficace rispetto al procedimento giudiziario nel senso che non bisogna consentire che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione sia rimesso esclusivamente alla buona volontà delle parti, a tal fine quindi gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell'accordo sia reso esecutivo. Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri secondo la normativa comunitaria o nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero incentivare l’utilizzo della mediazione per la risoluzione delle controversie, stabilendo che le parti, in caso di fallimento del tentativo di mediazione, possano adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, senza essere quindi pregiudicate dallo spirare del termine prescrizionale o di decadenza durante la procedura di mediazione.

GLI STATI MEMBRI – La direttiva obbligherà gli Stati membri ad emanare delle disposizioni di diritto interno che disciplinino l’istituzione dell’istituto della mediazione e che abbiano come espresso riferimento la direttiva in esame, inviandone il testo alla Commissione. Inoltre gli Stati dovranno predisporre meccanismi interni di controllo della qualità dei servizi resi in materia di mediazione nonché avviare corsi di formazione per mediatori.  

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