Diritto Industriale: si cambia bocciata la nuova disciplina

Il “Codice dei diritti di proprietà industriale”, adottato in attuazione dell’art.15 della Legge Delega 12 Dicembre 2002, n. 273 recante misure per favorire “l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, sembrava rappresentare un contributo decisivo ed uno strumento fondamentale per la crescita del nostro Paese.Per la prima volta venivano inseriti all’interno di un unico testo gli innumerevoli provvedimenti di diverso rango legislativo che per sessant’anni avevano disciplinato in modo frammentario la materia.Il codice della proprietà industriale, previsto e disciplinato dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, contiene infatti alcuni importanti innovazioni sul merito degli istituti, la gestione amministrativa ed i mezzi di tutela giurisdizionale.Non a caso la Legge delega del 12 dicembre 2002, n. 273 aveva affiancato al riordino sostanziale della materia la riorganizzazione dell’attività giudiziaria, prevedendo la concentrazione delle controversie presso un numero ridotto di sezioni specializzate, al fine di riuscire ad assicurare una maggiore celerità dei giudizi ed alimentare la professionalità e specializzazione dei magistrati destinati a gestirli.Infatti prima dell’emanazione del D.Lgs. 30/05 che all’art. 134 ha integrato le prescrizioni previste dalla Legge 273/02, in Italia vigeva il rito ordinario e non erano previste apposite sezioni specializzate. L’importanza innovativa dello stesso art. 134 risiedeva nel rito applicabile che, per lo svolgimento del giudizio piuttosto che di un procedimento arbitrale – promosso ovviamente in uno degli ambiti previsti e disciplinati dal codice stesso – rimandava al rito societario introdotto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.Le fasi del processo, applicando il rito del processo societario alle controversie in materia di diritto industriale, sono sostanzialmente tre; la prima dedicata principalmente allo scambio degli atti introduttivi, ai sensi degli artt. 2-7 del D. Lgs. 5/03, molto più lunga di quella prevista dal rito ordinario, anche se solo eventuale; la seconda invece ”preparatoria” dell’udienza, che inizia con il deposito, ai sensi dell’art. 8, dell’istanza di fissazione dell’udienza, che può essere proposto o da una sola delle parti o congiuntamente ed ha lo scopo principalmente di interrompere lo scambio di memorie e repliche della prima fase; la terza è una fase istruttoria-decisionale, il cui fulcro centrale è l’udienza di discussione davanti al Collegio, come sancito dall’art. 16, destinata a concludersi con una decisione immediata, che al massimo può essere procrastina di 30 giorni.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE – La Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 170 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 134 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/05). La norma in questione viene censurata nella parte in cui statuisce che i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale debbano essere affidati alla cognizione delle sezioni specializzate e che ad essi debbano applicarsi le norme dettate per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria, materia bancaria e creditizia.Il deferimento alle parti dello scambio dei rispettivi atti difensivi inizialmente era stato creato per rendere il sistema più agile e dinamico e ridurre di conseguenza i tempi processuali, ma dal momento che questo ha creato varie incertezze applicative, la reintroduzione del rito ordinario è sembrata alla Corte la soluzione più opportuna.Sicuramente questo ritorno al processo ordinario non significa un ritorno al processo vigente prima dell’introduzione del Codice, dal momento che anche il processo di cognizione ordinario ha subito, a sua volta, profondi mutamenti grazie alla L. 80/05 e della successiva L. 263/05.Anche perché le linee portanti delle varie riforme del rito ordinario civile sono prioritariamente orientate alla riduzione dei tempi dei processi.

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