Proprietà Industriale: recepita la direttiva UE

 

Abbiamo dedicato apposita trattazione in questa rubrica all’approvazione ed entrata in vigore, il 19 marzo 2005, del “Codice dei diritti di proprietà industriale” (D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005) che ha condensato in un unico testo la complessa materia della tutela della proprietà industriale fino ad allora frammentata in diverse disposizioni legislative. Il percorso del nostro legislatore sul solco della tutela della diritti connessi alla proprietà intellettuale ha compiuto un ulteriore avanzamento con il recepimento della direttiva CE n. 140/2004, la c.d. Direttiva “Enforcement”, che si occupa della introduzione negli ordinamenti dei singoli Paesi membri di strumenti idonei ad assicurare la tutela effettiva dei titolari dei diritti di proprietà industriale.

GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA CE 48/2004 – L'obiettivo primario della direttiva in esame è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. L’esigenza di ottenere una effettiva e sostanziale protezione dei titolari dei diritti connessi alla proprietà intellettuale è strettamente collegata alla legittima e razionale aspettativa dell'inventore o del creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione; ove ciò non avviene, ovvero in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione vengono scoraggiate con il risultato dannoso per l’economia del mercato comunitario che gli investimenti in detti ambiti registrano delle contrazioni. Inoltre v’è da sottolineare che le dimensioni delle violazioni del diritto di proprietà intellettuale sono sempre più preoccupanti poiché, da un lato, dette violazioni appaiono sempre più legate alla criminalità organizzata, dall’altro si avvalgono delle nuove tecnologie: la diffusione dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. Ecco perché si è avvertita la necessità di garantire il rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale attraverso un'azione specifica a livello comunitario, che elimini le divergenze esistenti tra le legislazioni e le forme di tutela accordate dai diversi Paesi membri. Si pensi che, nel 2004, all’epoca dell’emanazione delle direttiva in esame, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d'urgenza, le procedure e mezzi di ricorso come il diritto d'informazione o il ritiro delle merci controverse immesse sul mercato a spese dell'autore della violazione, variavano notevolmente da uno Stato all'altro oppure erano del tutto assenti. Quindi, in base a queste premesse, la direttiva ha fornito le indicazione perché possano trovare applicazione in ciascuno Stato membro le misure di protezione delle prove, che costituiscono un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, il diritto d’informazione (che esamineremo infra), le misure provvisorie e cautelari, le misure correttive a seguito di decisione sul merito, le ingiunzioni, le misure alternative (indennizzo pecuniario in determinati casi), il risarcimento del danno. Viene inoltre affermato che il diritto di chiedere l'applicazione di tali misure, procedure e mezzi di ricorso venga riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire (ad esempio le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili).

IL D. LGS. n. 140/2006 E IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva, il D.Lgs. n. 140/2006, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2006, ha introdotto una serie di modifiche sia alla legge sul diritto d’autore n. 633/1941 che al Codice della proprietà industriale (di seguito il Codice). Per quanto riguarda quest’ultimo, oggetto di disamina in questa sede, possiamo subito notare un ampliamento dei poteri del giudice che, in casi di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria, può disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (art. 121 del Codice), come anche egli può ordinare che gli vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi che violino un diritto garantito dal Codice in tal maniera si possono ottenere informazioni che concernono le generalità di produttori, fabbricanti, distributori, fornitori, informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate nonché sul prezzo dei servizi o prodotti in questione (art. 121 bis – diritti di informazione – introdotto ex novo). Al rifiuto di adempiere a quanto ordinato dal Giudice secondo l’art. 121 bis viene applicata la sanzione prevista dall’art. 372 del codice penale. Inoltre viene modificato l’art. 124 del Codice che si occupa oggi delle misure correttive e delle sanzioni civili: esso infatti consente di ottenere l’inibitoria della fabbricazione e del commercio delle cose costituenti violazioni del diritto, il ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose da chi ne è proprietario o ne abbia la disponibilità, il ritiro temporaneo se si può consentire, previa adeguata modifica, il reinserimento in commercio delle cose stesse. Con la sostituzione del testo dell’art. 125 del Codice, si è acclarato il diritto ad un risarcimento del danno derivante dalla contraffazione che non solo preveda al suo interno il ristoro per la perdita subita dal legittimo titolare, ma che contempli nel calcolo anche i benefici realizzati dall’autore della violazione, con la restituzione dei utili realizzati da quest’ultimo. Infine, nel caso la parte lesa faccia valere circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, viene introdotta la possibilità di ricorrere al giudice per ottenere il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, secondo il disposto di cui all’art. 671 del c.p.c. .

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