Le strategie di scelta del Foro competente

Il regolamento comunitario n. 44/2001 fissa le regole in materia di giurisdizione all’interno dell’Unione Europea (120) La giurisdizione appartenente ai giudici dei vari Paesi (ossia la delimitazione della “competenza” dei giudici di uno Stato rispetto a quelli appartenenti ad altri ordinamenti statali) viene stabilita autonomamente dai singoli Stati, pertanto, in assenza di un sistema omogeneo e coordinato di norme sopranazionali, il rischio è rappresentato dalla possibilità che si instaurino processi paralleli in Paesi diversi e che si giunga a sentenze contrastanti.

LE CONVEZIONI DI BRUXELLES E DI LUGANO – IL REGOLAMENTO 44/2001 – LA LEGGE 218/95 – Allo scopo di mitigare questa situazione è intervenuta, a livello europeo, la convenzione di Bruxelles del 1968 (seguita da quella di Lugano del 1988) contenente i criteri secondo i quali viene individuato il giudice nazionale competente a conoscere la controversia. Detta Convenzione ha formato oggetto di lavori di revisione fino all’emanazione del Regolamento comunitario n.44/2001, entrato in vigore il 1° marzo 2002, concernente appunto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; detto regolamento ha sostituito (quasi integralmente) la Convenzione di Bruxelles, garantendo la continuità dei risultati ottenuti nell’ambito del summenzionato processo di revisione. Nel caso in cui la controversia riguardi un Paese non appartenente all’area geografica europea o ricada nell’ambito delle materie escluse dalle convenzioni e dal regolamento sopra citati, si applica il regime generale stabilito dalla legge 218/95, che individua per l’Italia i criteri per determinare il foro competente.

LA REGOLA GENERALE DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO – In tutti i regimi citati, la regola generale è quella secondo cui competente a dirimere la controversia è il giudice del Paese in cui ha il domicilio il convenuto, cosicché il contraente italiano nel caso in cui dovesse essere intrapresa un’azione nei suoi confronti sarà convenuto dinanzi a giudici italiani.

DEROGHE AL PRINCIPIO DEL FORO DEL CONVENUTO –  A questo principio di ordine generale vi sono delle eccezioni che, a seconda della materia oggetto del contendere, concedono la possibilità all’attore di citare il convenuto dinanzi ad un giudice diverso da quello del Paese del convenuto. Ad esempio, nella materia di nostro interesse, quella contrattuale, dobbiamo segnalare che il Regolamento comunitario n. 44/2001 ha modificato la disciplina della Convenzione di Bruxelles, in quanto nel prevedere, come nel vecchio regime, la possibilità di citare in giudizio il contraente nello Stato in cui il contratto deve essere eseguito, ha introdotto, per le più diffuse tipologie contrattuali (compravendita e prestazione di servizi, tra cui potrebbero rientrare anche il contratto di agenzia, di subfornitura etc.), specifiche norme che individuano esattamente il luogo di esecuzione del contratto (ad esempio, per la compravendita, è considerato tale il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto).

FORUM SHOPPING – Premesso che un contratto internazionale ben redatto deve trovare al suo interno i rimedi alle eventuali controversie tra le parti, ove il ricorso al giudice diventi necessario, è opportuno scegliere preventivamente ed indicare espressamente nello stesso contratto il giudice da cui intendiamo che la controversia venga decisa.

STRATEGIE DI SCELTA DEL FORO – L’indicazione del Foro dovrà scaturire dalla considerazione della strategia che si intende adottare in caso di giudizio, e il Foro scelto pertanto dovrà essere quello più adeguato a tutelare le ragioni e la posizione contrattuale della parte contraente (strategia offensiva o difensiva). Nel caso in cui la parte italiana non dovesse avere interesse a promuovere azioni giudiziarie nei confronti della controparte estera, la soluzione migliore sarà quella di scegliere la giurisdizione italiana, in modo da attuare la difesa nel proprio Paese. Un esempio tipico è dato dal rapporto tra il preponente italiano e l’agente straniero: la parte italiana di norma non vanta crediti rilevanti nei confronti dell’agente, mentre quest’ultimo potrebbe avanzare richieste di indennità di fine rapporto o simili. In questi casi  converrà al preponente stipulare una clausola che indichi il foro competente in Italia in quanto la sua unica preoccupazione sarà quella di difendersi da una eventuale azione giudiziaria.Nel caso in cui, invece, per la dinamica contrattuale fosse la parte italiana a trovarsi nella situazione di potenziale creditore o destinatario di altre  pretese nei confronti della controparte estera, si renderà opportuno un controllo preventivo su quale efficacia avrà nel Paese della controparte la sentenza resa a seguito di un eventuale giudizio (nel caso, naturalmente, in cui il giudice scelto non sia il giudice del Paese della controparte).

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE – In generale l’unica garanzia che la sentenza ottenuta venga eseguita nel Paese della controparte è data dal fatto che i due Stati (quello del giudice e quello della controparte) abbiano firmato un trattato sul riconoscimento reciproco delle sentenze commerciali. In caso contrario, lo Stato riconoscerà soltanto l’autorità dei propri giudici e sottoporrà, pertanto, a un complesso riesame la sentenza e gli atti di causa (con tempi ed esiti alquanto incerti). Occorre ricordare che le sentenze italiane rese in ambito commerciale e civile all’interno dell’Unione Europea trovano riconoscimento oggi – anche grazie al succitato regolamento comunitario – tramite una procedura rapida e semplificata. Nella maggior parte dei Paesi del mondo tale procedura di riconoscimento è esclusa, pertanto sarà piuttosto difficile vedersi riconoscere una sentenza anche in Paesi con i quali l’Italia ha un importante interscambio commerciale (ad esempio Stati Uniti, Giappone, Cina). Non sempre, quindi, la scelta degli organi giurisdizionali si rivela saggia, tanto più che sono a disposizione dei contraenti rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, come l’arbitrato, al quale sarà dedicata apposita trattazione.