Le procedure di insolvenza transfrontaliere

E’competente ad aprire una procedura di insolvenza il giudice a cui è stata indirizzata la domanda, anche quando il debitore si sia trasferito in altro Stato membro (164) Riprendiamo un tema già affrontato nelle colonne di questa rubrica, le procedure di insolvenza transfrontaliere istituite con regolamento (CE) n.1346/2000, per esaminare un’interessante e recentissima sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2006 sull’interpretazione da fornire al alcune disposizioni del citato regolamento. Occorre premettere, per comprendere il caso e le disposizioni che interessano, una breve disamina del contenuto del regolamento.

IL REGOLAMENTO CE 1346/2000 – Il 31 maggio 2002 con l’entrata in vigore del regolamento comunitario n.1346/2000 relativo appunto alle procedure di insolvenza -direttamente applicabile all’interno degli Stati membri, eccezion fatta per la Danimarca -, il legislatore comunitario ha voluto disciplinare i rapporti tra questi ultimi e le rispettive leggi nei casi in cui, nei confronti di una impresa –  che non sia ente creditizio, impresa assicuratrice o organismo di investimento collettivo – situata nell’UE avente implicazioni commerciali (dipendenze) in altri Paesi Membri, venga aperta una procedura di insolvenza. Il legislatore comunitario, avendo preso atto delle notevoli differenze esistenti fra le discipline interne agli Stati Membri, è giunto alla conclusione che, allo stato dell’arte, appare poco realistico istituire una procedura di insolvenza valida per tutta la Comunità. Esistono infatti, all’interno degli Stati, distinte discipline per i diritti di prelazione dei creditori e per i diritti reali, pertanto sono state previste speciali norme applicabili ai diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (come per i diritti reali appunto e per i contratti di lavoro) e si è ammessa la possibilità che accanto ad un procedura di insolvenza principale se ne possano aprire altre secondarie. In altri termini il regolamento consente di poter aprire, da un lato, la procedura principale d’insolvenza nel Paese Membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore, che per le società e le persone giuridiche coincide – fino a prova contraria – con il luogo in cui si trova la sede statutaria e che per far sì che si applichi il regolamento – con conseguente riconoscimento automatico da parte degli altri Stati degli atti compiuti in ossequio alla legge dello stato di apertura – tale luogo deve ricadere nel territorio comunitario; e dall’altro una procedura secondaria d’insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una c.d. dipendenza, ovvero qualsiasi luogo in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e beni (si pensi al caso di una impresa con sede in Italia che abbia un centro di distribuzione in Germania, è in quest’ultimo Paese che si può chiedere che venga aperta una procedura secondaria, la quale però sarà limitata ai beni del debitore ivi situati). Il regolamento è intervenuto ad individuare i criteri per determinare la competenza dei giudici ad aprire procedure di insolvenza (fermo restando che la competenza territoriale interna rimane di esclusiva determinazione nazionale), ma, come vedremo esaminando il caso che segue, non sempre l’individuazione può risultare condivisa dalle parti.

L’APERTURA DELLA PROCEDURA D’INSOLVENZA – IL CASO ESAMINATO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA – Il regolamento stabilisce (art.3 n.1), come dicevamo, che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Ma cosa succede se il debitore sposta il proprio centro di interessi da un Paese membro all’altro dopo la proposizione della domanda di apertura della procedura di insolvenza nei suoi confronti? La ricorrente nella causa principale risiedeva in Germania dove gestiva una ditta individuale di commercio di apparecchi e accessori di telecomunicazione; in data 6.12.2001 ella presentava ai Giudici tedeschi, domanda per aprire una procedura di insolvenza sul proprio patrimonio; il 1.4.2002 la ricorrente trasferiva la propria residenza in Spagna (ove aveva preso a lavorare e vivere); i giudici tedeschi respingevano nel doppio grado di giudizio la richiesta della ricorrente: essi infatti si ritenevano incompetenti ad aprire la procedura di insolvenza, poiché il centro degli interessi principali della ricorrente si trovava in Spagna. Portata la questione dinanzi alla Corte Suprema Federale (Bundesgerichtshof), questa, dichiarando preliminarmente che la questione rientrava nel campo di applicazione del regolamento poiché non era stata adottata alcuna apertura di procedura di insolvenza prima dell’entrata in vigore del regolamento (ossia prima del 31.5.2002), sospendeva il processo per sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale riassumibile così: quando il debitore abbia trasferito, successivamente alla proposizione della domanda ma anteriormente alla apertura della procedura di insolvenza, il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro (Spagna), sussiste ancora la competenza in capo al giudice a cui è stata presentata la domanda di apertura di insolvenza (Germania) oppure questa si trasferisce ai giudici dell’altro Stato membro (Spagna)? I giudici della Corte hanno fondato la decisione sugli obiettivi che, tra gli altri, il regolamento 1346/2000 si prefigge: ossia dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni e i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (di fatto attuando una scelta di foro e di legge applicabile), circostanza che peraltro allungherebbe i tempi della procedura poiché i creditori, per incardinare validamente l’azione, dovrebbero andare alla ricerca del luogo (o dei luoghi) in cui il debitore decida di fissare il centro dei propri interessi principali. Pertanto gli Eurogiudici, interpretando l’art. 3 n.1 del regolamento, hanno affermato che “il Giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi  principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della procedura di insolvenza resta competente ad aprire detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente alla apertura della procedura”.

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