Il regime fiscale delle holding spagnole

La Spagna sta vivendo un momento di forte dinamismo sotto il profilo economico, rappresentando una delle economie più dinamiche nel panorama europeo, con una continua crescita della domanda interna. L’ICE ci informa che tra gli investitori esteri una posizione dominante è occupata dai Paesi dell’Unione Europea, con la Gran Bretagna al primo posto (seguita dagli USA e dal Messico). Per quanto riguarda il nostro Paese nel 2004 gli investimenti lordi italiani in Spagna (escluse le ETVE, le società di gestione di valori esteri che esamineremo in seguito) hanno raggiunto 245 milioni di euro subendo una flessione rispetto al 2003; l’Italia si colloca all’ottavo posto nella classifica degli investitori esteri e ha visto come primo settore di sviluppo quello finanziario, seguito quello dei servizi legati all’attività finanziaria, da quello delle macchine e delle apparecchiature meccaniche. Le principali zone geografiche in cui le nostre imprese hanno realizzato i loro investimenti sono investimento per le imprese italiane sono la regione catalana (Barcellona) e Madrid.

SOCIETA’ SPAGNOLA – Esamineremo in questa sede i vantaggi sotto il profilo fiscale che apporta alle dinamiche di gruppo la costituzione di una società in Spagna che agisca quale holding, ossia che sia detentrice di partecipazioni in altre società estere. Innanzitutto le forme societarie previste dalla legislazione spagnola sono molto simili a quelle italiane ed infatti troviamo la società per azioni (sociedad anónima – S.A. ), la società a responsabilità limitata, (sociedad de responsabilidad limitada s.r.l.), la società in nome collettivo (sociedad regular colectiva – s.r.c. o s.c.), la società in accomandita (semplice e per azioni, rispettivamente sociedad en comandita e sociedad en comandita por acciones); inoltre esiste la “società a responsabilità limitata nuova impresa” (sociedad limitada nueva empresa – SLNE), introdotta con una legge del 2003 che semplifica le procedure di costituzione e riduce la responsabilità dei soci rispetto alla classica società a responsabilità limitata. Infine le società aventi partecipazioni in entità non residenti in Spagna – entitad de tenencia de valores extranjeros (ETVE) – possono beneficiare di una disciplina che prevede una serie di agevolazioni fiscali in presenza di determinate condizioni.

SEDE SECONDARIA E STABILE ORGANIZZAZIONE – La società holding spagnola può detenere all’estero partecipazioni in una società di diritto nazionale proprio del Paese in cui essa è costituita oppure può creare una stabile organizzazione (permanent estabilishment) ovvero “una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato” (si veda in proposito il nuovo art. 162, comma del TUIR). In questa ultima ipotesi si può trattare di una sede di direzione, una succursale, un ufficio,  un’officina, un laboratorio, etc., ma anche un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione (solo se questo ha una durata superiore a tre mesi). Vediamo adesso le modalità di tassazione applicate dal Fisco spagnolo a queste due entità. I dividendi pagati e i profitti distribuiti da una società non residente alla holding spagnola sono esenti dalla imposta sulle società (Impuesto sobre sociedades), sempre che a) il controllo diretto o indiretto della holding spagnola sulla società estera sia al minimo del 5% e sia stato detenuto ininterrottamente per un periodo minimo di un anno, b) la società estera sia sottoposta ad una tassazione simile a quella spagnola durante l’anno fiscale in cui i profitti sono ottenuti e non risieda in un paradiso fiscale, c) i profitti distribuiti siano stati ottenuti nel corso delle attività svolte all’estero. Anche i guadagni (capital gains) ottenuti dismettendo una partecipazione detenuta nella società estera sono esenti da tassazione sempre che ricorrano i requisiti di cui sopra. Il reddito prodotto dalla holding spagnola attraverso una stabile organizzazione all’estero beneficia della medesima esenzione, qualora il reddito della stabile organizzazione sia stato ottenuto nel corso dell’attività all’estero e la stabile organizzazione sia sottoposta ad un regime fiscale similare a quello spagnolo, in ogni caso non situata in un paradiso fiscale. 

I PROFITTI DISTRIBUITI AI NON RESIDENTI – La distribuzione dei profitti della società holding spagnola ai suoi soci non residenti è sottoposta ad una ritenuta alla fonte del 25% o inferiore se stabilito dai Trattati in materia (l’imposta varierà dal 5% al 15% in base al trattato e in base alla percentuale di capitale detenuto nella società spagnola). Se il socio della società spagnola è una società appartenente all’UE che ha una partecipazione del 20% o più, si applicherà la direttiva madre-figlia (come modificata dalla direttiva 2003/123/CE) e di conseguenza sarà esente da tassazione la distribuzione dei profitti effettuata dalla società spagnola.

AMMORTAMENTO DELL’AVVIAMENTO – Una società di diritto spagnolo che acquisisce una partecipazione in una società non residente (che rispetti le condizioni indicate innanzi ai punti a,b,c) può effettuare l’ammortamento dell’avviamento pagato per effetto dell’acquisizione della partecipazione (è l’unico caso in Europa). L’ammontare dell’avviamento può essere dedotto dalla base imponibile per il calcolo della imposta sulle società per un periodo di 20 anni ad un tasso del 5% per ogni anno d’imposta. Il diritto di dedurre l’ammontare dell’avviamento pagato per l’acquisto di una partecipazione estera sarà un fattore interessante se la società spagnola ottiene reddito tassabile che può essere compensato con l’ammortamento dell’avviamento; chiaramente questo non è caso della società spagnola che, operando esclusivamente come holding, ottiene solo profitti esenti dalle sedi secondarie o dalle stabili organizzazioni estere. Infine un ultimo cenno va fatto alla “Entidad de tenencia de Valores Extranjeros” (ETVE) società che prevede nello scopo sociale la partecipazione in società non residenti estere. Sotto il profilo fiscale la ETVE ha la possibilità di distribuire i profitti ai soci non residenti senza subire la ritenuta alla fonte (eccetto il caso in cui il socio sia residente in un paradiso fiscale).